3 e 51 ss. Lespr). Ad ogni buon conto, la scelta processuale operata dal Tribunale di espropriazione, quantunque opinabile e determinata da un'imprecisa qualificazione della domanda presentata dagli espropriati, non viola alcuna esplicita norma essenziale di procedura e non compromette quindi la validità della pronunzia qui dedotta in giudizio, anche perché l'evasione immediata dell'istanza di ampliamento non ha minimamente limitato gli insorgenti nell'esercizio dei loro diritti di difesa, né ha creato loro pregiudizi di qualsivoglia altro genere. 2.2.