Contestano inoltre l'anticipata immissione in possesso concessa parzialmente dal Tribunale di espropriazione; negando quel privilegio nella forma ma accordandolo nella sostanza, il primo giudice avrebbe favorito l'ente pubblico a scapito dei privati, soprattutto in tema di decorrenza degli interessi e, visto l'art. 7 cpv. 2 Lespr, di rinuncia all'espropriazione. Gli insorgenti esigono infine il versamento di un acconto di fr. 3'183'556.-- nel caso in cui la domanda di anticipata immissione in possesso formulata dal comune venisse accolta integralmente in questa sede.