Quanto all'istanza formulata dal comune, ha escluso che in difetto del requisito dell'urgenza l'ente espropriante potesse beneficiare dell'anticipata immissione in possesso ed essere quindi astretto al versamento di un acconto o di una garanzia; ciononostante, il Tribunale di espropriazione ha autorizzato l'ente pubblico ad effettuare gli interventi (rilievi, misurazioni, ecc.) di cui avrebbe eventualmente abbisognato per ottenere il permesso di costruzione dell'opera. F. Avverso la predetta pronunzia gli espropriati insorgono innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio tutte le richieste respinte dalla prima istanza.