In sostanza, il primo giudice ha disatteso la richiesta di ampliamento avanzata dai privati rilevando che l'utilizzo della proprietà residua conformemente alla sua oggettiva destinazione non sarebbe stato compromesso o reso più difficoltoso per effetto dell'espropriazione. Quanto all'istanza formulata dal comune, ha escluso che in difetto del requisito dell'urgenza l'ente espropriante potesse beneficiare dell'anticipata immissione in possesso ed essere quindi astretto al versamento di un acconto o di una garanzia;