{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-22_1997-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17065&nX40_KEY=4933396&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b0ecd717318d9446c55007081b152bc7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:31:30", "Checksum": "da5ce678d25449fa595cf76c23b5735b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn effetti, a prescindere dal fatto che tra i mapp. __________, __________ e __________ non sembra oggettivamente sussistere il legame economico propugnato dagli espropriati (cfr., in tema, Hess-Weibel, op. cit., N. 184 ad art. 19 LFespr), non v'è chi non veda come l'espropriazione non influisca minimamente sullo sfruttamento della porzione restante della proprietà, vasta 16'479 mq, inclusa da oltre un ventennio in zona inedificabile e in gran parte ricoperta da bosco. Tale assetto la rende praticamente inutilizzabile. Nella migliore delle ipotesi, la fascia risparmiata dall'esproprio potrà essere parzialmente impiegata come discarica conformemente ai permessi di dissodamento e di costruzione ottenuti in passato. E questo indipendentemente dall'espropriazione in atto, volta ad acquisire un'area che al contrario di quella restante ha perso per progressiva saturazione la funzione di deponia attribuitagli dai proprietari.\nLa zona orientale della proprietà possiede insomma caratteristiche e (modeste) valenze proprie che non vengono intaccate dalla perdita della superficie dedotta in esproprio. In siffatte condizioni il rifiuto dell'ampliamento pronunciato dal Tribunale di espropriazione resiste con certezza alle critiche degli insorgenti.\n3. Anticipata immissione in possesso\nI ricorrenti contestano siccome iniqua la soluzione ibrida adottata dal Tribunale di espropriazione in tema di anticipata immissione in possesso.\n3.1. Contrariamente a quanto sembrano paventare gli insorgenti, il Tribunale cantonale amministrativo non può concedere al comune \"l'anticipata immissione in possesso integrale\" negata dall'istanza inferiore. In effetti, l'ente espropriante non si è aggravato contro la sentenza del Tribunale di espropriazione e questo Tribunale non può modificare la decisione impugnata a danno dei ricorrenti (divieto della reformatio in peius: art. 65 cpv. 2 PAmm).\n3.2. Stando al dispositivo 2 della querelata sentenza, il primo giudice ha accolto la richiesta di anticipata immissione in possesso formulata dal comune limitatamente agli interventi insuscettibili di alterare e/o danneggiare lo stato fisico delle superfici espropriande. Se si pon mente al fatto che a norma di legge (cfr. art. 51 Lespr) l'anticipata immissione può essere soltanto accordata o rifiutata nella sua integralità, il dispositivo in oggetto non brilla certamente per chiarezza e coerenza. Sennonché, come si può ben desumere dal considerando 4.4. del giudizio attaccato, in realtà il Tribunale di espropriazione non ha affatto concesso all'ente pubblico l'anticipata immissione (ben altre sarebbero state le conseguenze sui diritti e gli obblighi delle parti in causa), ma lo ha semplicemente autorizzato ad effettuare i rilievi e le misurazioni di cui avrebbe eventualmente abbisognato per ottenere il permesso di costruzione del campo sportivo e del posteggio.\n3.3. Queste operazioni, in quanto assimilabili agli atti preparatori di cui all'art. 8 cpv. 1 Lespr, possono essere eseguite previo semplice avviso scritto ai proprietari interessati, ma solo se quest'ultimi non vi si oppongono. In tale evenienza il contenzioso è di esclusiva competenza del Presidente del Tribunale di espropriazione, la cui pronunzia è definitiva e quindi inappellabile (cfr. art. 8 cpv. 3 Lespr).\nGli espropriati hanno sempre avversato fermamente l'anticipata immissione in possesso richiesta dal comune e di fatto si sono contrapposti anche all'effettuazione di qualsiasi intervento che comportasse un'invasione della loro proprietà. L'autorizzazione di cui trattasi era pertanto necessaria in funzione dell'attitudine ostruzionistica assunta dai proprietari. Il primo giudice non poteva d'altronde esimersi dall'accordarla nella misura in cui ha presunto, a giusto titolo, che il comune avrebbe avuto bisogno di accedere ai fondi espropriati per operarvi alcuni rilievi in vista dell'allestimento della domanda di costruzione dell'opera.\n3.4. Come accennato in precedenza, il giudizio sull'ammissibilità dei cosiddetti atti preparatori è per legge (art. 8 cpv. 3 Lespr) di esclusiva competenza del Presidente del Tribunale di espropriazione.\nIn concreto però l'autorizzazione ad eseguire le operazioni indispensabili alla progettazione delle opere per le quali si è espropriato è stata rilasciata dal Tribunale di espropriazione e non dal suo Presidente. Emanando da un'autorità incompetente, la decisione è affetta da un vizio insanabile e va pertanto annullata.\nIn quanto volto a contestare la \"parziale immissione in possesso\" accordata dalla prima istanza, il ricorso va dunque accolto per ragioni d'ordine formale. Ciò non toglie che in caso di bisogno il comune di __________ potrà accedere ai terreni espropriandi seguendo la procedura indicata all'art. 8 cpv. 1 Lespr.\n4. Acconto\nSecondo dottrina e giurisprudenza, scopo dell'acconto è quello di aiutare l'espropriato spossessato del proprio bene a meglio sopportare gli oneri (imposte immobiliari, interessi ipotecari, ecc.) che questi continua ad assumersi in veste di proprietario e di compensarlo di tutti gli altri danni, in quanto prevedibili, derivanti dalla anticipata immissione in possesso (RDAT I-1994 N. 49 e rinvii).\nIl riconoscimento di un acconto agli espropriati presuppone la concessione dell'anticipata immissione in possesso all'ente espropriante. Ritenuto come il comune __________ non abbia potuto beneficiare di questa facilitazione, è di riflesso escluso che a questo stadio procedurale lo si possa astringere a versare alcunché ai ricorrenti.\n5. La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STA 24.8.90 in re C. e B./Stato del Canton Ticino)."}