{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-22_1997-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17065&nX40_KEY=4933396&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b0ecd717318d9446c55007081b152bc7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:31:30", "Checksum": "da5ce678d25449fa595cf76c23b5735b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE. Con giudizio 4 luglio 1996 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'ampliamento dell'esproprio, sull'anticipata immissione in possesso e sul versamento di un acconto, respingendo tutte le domande.\nIn sostanza, il primo giudice ha disatteso la richiesta di ampliamento avanzata dai privati rilevando che l'utilizzo della proprietà residua conformemente alla sua oggettiva destinazione non sarebbe stato compromesso o reso più difficoltoso per effetto dell'espropriazione.\nQuanto all'istanza formulata dal comune, ha escluso che in difetto del requisito dell'urgenza l'ente espropriante potesse beneficiare dell'anticipata immissione in possesso ed essere quindi astretto al versamento di un acconto o di una garanzia; ciononostante, il Tribunale di espropriazione ha autorizzato l'ente pubblico ad effettuare gli interventi (rilievi, misurazioni, ecc.) di cui avrebbe eventualmente abbisognato per ottenere il permesso di costruzione dell'opera.\nF. Avverso la predetta pronunzia gli espropriati insorgono innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio tutte le richieste respinte dalla prima istanza.\nI ricorrenti sollecitano quindi l'espropriazione totale dell'unità economica costituita dai mapp. __________, __________ e __________, ribadendo che l'esproprio parziale prospettato dal comune farebbe perdere alla parte restante e meno pregiata della proprietà gran parte della sua potenziale funzione.\nContestano inoltre l'anticipata immissione in possesso concessa parzialmente dal Tribunale di espropriazione; negando quel privilegio nella forma ma accordandolo nella sostanza, il primo giudice avrebbe favorito l'ente pubblico a scapito dei privati, soprattutto in tema di decorrenza degli interessi e, visto l'art. 7 cpv. 2 Lespr, di rinuncia all'espropriazione.\nGli insorgenti esigono infine il versamento di un acconto di\nfr. 3'183'556.-- nel caso in cui la domanda di anticipata immissione in\npossesso formulata dal comune venisse accolta integralmente in questa sede.\nG. Il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina propone la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.\nAd identica conclusione perviene il comune di __________, il quale contesta partitamente le tesi degli insorgenti con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nIl gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. Ampliamento dell'espropriazione\nA mente dei ricorrenti, i mapp. __________, __________ e __________ formano un'unità economica che verrebbe intaccata in maniera insostenibile dall'esproprio prospettato dal comune. Richiamandosi all'art. 5 Lespr chiedono pertanto che l'espropriazione venga estesa a tutta la proprietà.\n2.1. Il primo giudice ha intravisto nella domanda di ampliamento dell'espropriazione formulata dai privati una richiesta di modifica dei piani e si è quindi pronunciato in merito prima di statuire sull'indennità di esproprio. Prematuramente, poiché a seguito della pubblicazione degli atti gli espropriati hanno inequivocabilmente postulato un'estensione dell'esproprio a tutta la proprietà e non una modifica dei piani, richiesta - quest'ultima - assimilabile ad una vera e propria opposizione all'espropriazione (cfr., sull'argomento, Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 18 ad art. 30 e N. 6 ad art. 35 LFespr). La questione dell'ampliamento, di tutt'altra natura e portata, poteva pertanto essere affrontata e decisa al termine della procedura di stima, atteso che solo le opposizioni all'espropriazione e le mere domande di modifica dei piani devono essere necessariamente risolte in via definitiva prima dell'emanazione del giudizio sulle indennità (cfr. art. 45 cpv. 3 e 51 ss. Lespr).\nAd ogni buon conto, la scelta processuale operata dal Tribunale di espropriazione, quantunque opinabile e determinata da un'imprecisa qualificazione della domanda presentata dagli espropriati, non viola alcuna esplicita norma essenziale di procedura e non compromette quindi la validità della pronunzia qui dedotta in giudizio, anche perché l'evasione immediata dell'istanza di ampliamento non ha minimamente limitato gli insorgenti nell'esercizio dei loro diritti di difesa, né ha creato loro pregiudizi di qualsivoglia altro genere.\n2.2. Giusta l'art. 5 Lespr, qualora sia prevista un'espropriazione parziale di diritti relativi a fondi costituenti una unità economica e ciò abbia per effetto di impedire o comunque di rendere difficile l'esercizio dei diritti residui secondo la loro destinazione, l'espropriato può chiedere l'espropriazione totale.\nLa norma, mutuata dal diritto federale (cfr. art. 12 LFespr), attribuisce all'espropriato il diritto di chiedere l'estensione dell'espropriazione sia nello spazio, sia sotto il profilo giuridico qualora lo scorporo espropriato venga prelevato da fondi economicamente connessi e la frazione residua ne risulti ridotta in modo da non poter più essere usata secondo la propria destinazione o non possa più esserlo senza difficoltà sproporzionate (RDAT 1988 N. 67). L'istituto dell'ampliamento costituisce un'eccezione al principio di proporzionalità in virtù del quale l'ente pubblico deve limitare l'esproprio ai diritti strettamente necessari al soddisfacimento dei bisogni della collettività.\n2.3. Nel caso di specie i requisiti per concedere il chiesto ampliamento risultano chiaramente disattesi."}