{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-22_1997-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17065&nX40_KEY=4933396&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b0ecd717318d9446c55007081b152bc7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:31:30", "Checksum": "da5ce678d25449fa595cf76c23b5735b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n||||\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 5 agosto 1996 di\n|\n|\n__________ Comunione ereditaria __________ composta da: · __________ · __________, · __________ patrocinati da avv. __________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 4 luglio 1996 (no. 5/95-18) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal Comune di __________ per acquisire la totalità del mapp. No. __________ ed una superficie di mq 8'611 del mapp. no. __________ in vista della realizzazione di un campo sportivo e di un posteggio; |\nviste le risposte:\n- 20 agosto 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 4 settembre 1996 del Comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ e la comunione ereditaria fu __________ sono proprietari in ragione di ½ ciascuno dei mapp. __________, __________ e __________ RT di __________, fondi che prima del raggruppamento terreni in atto nel comune erano così censiti a RF:\nmapp. __________\nprato mq 1'529\nmapp. __________\ndiscarica mq 5'599\nincolto mq 952\nbosco mq 12'453\nmapp. __________\nincolto mq 1'818\nbosco mq 4'268\nmapp. __________\nincolto mq 570\nLe part. __________ e __________ confinano a oriente con il mapp. __________, il quale a sua volta confina a E con il mapp. __________; i terreni vanno quindi a formare un'unica, vasta proprietà (27'189 mq) di forma alquanto irregolare posta a N dell'agglomerato di __________ e servita a W dalla strada cantonale (__________). Il possedimento è raggiungibile anche da S, facendo capo ad un passaggio pedonale che si diparte da Via __________.\nB. Nel febbraio del 1967 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e l'Ufficio federale delle foreste hanno rilasciato ai titolari dell'impresa di costruzioni __________ e __________ il permesso di dissodare 15'000 mq del mapp. __________ (di cui 9'500 esenti da obbligo reale di rimboschimento) per insediarvi una deponia di materiale. Con decisione 26 maggio 1981 l'UFF ha rinnovato la concessione fino al 31 dicembre 1983, autorizzando nel contempo un disboscamento temporaneo di ulteriori 3'300 mq da destinare a discarica.\nNel marzo del 1982 i proprietari hanno ottenuto dalle competenti autorità cantonali e comunali il permesso di depositare materiale di scavo e di demolizione non inquinante sulle part. __________, __________, __________, __________ e __________ di __________. Il 13 dicembre 1993, a seguito di una semplice notifica, l'impresa __________ ha conseguito dal municipio di __________ una licenza edilizia per \"sistemare i mapp. __________ e __________ mediante una ricarica del terreno\".\nC. Il piano regolatore di __________ entrato in vigore il 16 novembre 1976, ha collocato il mapp. __________ in zona R4. Il mapp. __________ e una parte del mapp. __________ sono stati inclusi in zona forestale, mentre il mapp. __________ e la porzione W del mapp. __________ (così come la contigua part. __________ di proprietà __________) sono stati assegnati alla zona AP2 e P1. I proprietari interessati hanno invano contestato innanzi al Consiglio di Stato la legittimità di quei vincoli istituiti al fine di realizzare in loco un campo sportivo e un posteggio.\nLa successiva revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato il 10 marzo 1987 non ha modificato questo assetto pianificatorio: in particolare, l'intera part. __________ di mq 1'529 e 8'611 mq della part. __________ sono rimasti inseriti in zona AP e P.\nD. A far tempo dal 1988 il\nmunicipio di __________ ha intavolato delle discussioni con i proprietari\n__________ e __________ nell'intento di acquisire a trattative private il\nterreno necessario alla creazione del campo sportivo e del relativo posteggio.\nVenuta meno la possibilità di addivenire ad un accorso bonale, l'ente pubblico\n- mediante avviso personale 8 marzo 1995 e pubblicazione degli atti (piano\nd'espropriazione, tabella d'espropriazione e offerte d'indennità, progetto di\nmassima e relazione tecnica) - ha promosso la procedura di esproprio formale\ndei sedimi colpiti dal vincolo AP e P, offrendo fr. 120.-/mq per la superficie\nprativa (mq 2'481), fr. 1.-/mq per la superficie boschiva (mq 2'186) e fr.\n30.-/mq per la superficie occupata dalla discarica (mq 5'473): in totale,\nfr. 464'096.- per l'espropriazione di complessivi mq 10'140.\nCon notifica 12 aprile 1995 i privati, propugnata la sussistenza di un legame economico tra i mapp. __________, __________ e __________, hanno chiesto l'espropriazione di tutti e tre i fondi misuranti nell'insieme 26'619 mq. Nel contempo hanno notificato un'articolata pretesa d'indennizzo di fr. 3'979'445.-- (subordinatamente di fr. 3'796'375.-- per la sola area dedotta in esproprio dal comune) partendo dal presupposto che i vincoli imposti nel 1976 non avevano ingenerato espropriazione materiale.\nIl 24 maggio seguente l'ente pubblico ha domandato di essere posto al beneficio dell'anticipata immissione in possesso.\nAll'udienza di conciliazione del 19 giugno 1995 la procedura è stata sospesa per dar modo al Consiglio comunale di __________ di votare i crediti necessari all'acquisto dei terreni espropriati.\nIn occasione della successiva udienza tenutasi il 16 aprile 1996 i privati si sono opposti all'anticipata immissione in possesso, postulando il versamento di un congruo acconto qualora la domanda del comune fosse stata accolta; di rimando, l'ente pubblico ha osteggiato quest'ultima rivendicazione degli espropriati."}