Sulla scorta di quanto precede i ricorsi 2 luglio 1990 e 29 luglio 1993 vanno stralciati dai ruoli in quanto diventati privi d'oggetto. Spese e ripetibili sono poste a carico dell'ente espropriante, totalmente soccombente secondo la giurisprudenza federale in funzione della rinuncia all'esproprio decisa pendente causa. Per questi motivi, visti gli art. 4, 22 ter CF; 2, 20 ss., 45, 50, 73; 18, 28 e 31 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi 2 luglio 1990 e 29 luglio 1993 sono stralciati dai ruoli in quanto privi d'oggetto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'600.- (milleseicento) e le spese sono poste a carico del Comune di __________, con l'ulteriore obbligo di versare agli espropriati fr.