In effetti, "... nel caso in cui - come in concreto - l'intera procedura venga meno per la rinuncia all'espropriazione, non v'è alcun spazio per l'esame retrospettivo delle probabilità di esito favorevole di un eventuale ricorso. In altre parole, qualora l'espropriante decida per una libera scelta di rinunciare all'esproprio, esso è parte desistente e come tale deve sopportare spese e ripetibili, di guisa ad una qualsiasi altra parte soccombente..." 3. Sulla scorta di quanto precede i ricorsi 2 luglio 1990 e 29 luglio 1993 vanno stralciati dai ruoli in quanto diventati privi d'oggetto.