Come brevemente ricordato in narrativa, con sentenza vincolante del 22 febbraio 1996 il Tribunale federale ha chiaramente indicato che il Comune di __________ - avendo rinunciato all'esproprio - deve assumersi integralmente le spese cagionate dal procedimento, comprese le ripetibili e la tassa di giudizio di seconda istanza. In effetti, "... nel caso in cui - come in concreto - l'intera procedura venga meno per la rinuncia all'espropriazione, non v'è alcun spazio per l'esame retrospettivo delle probabilità di esito favorevole di un eventuale ricorso.