Secondo l'Alta Corte federale, il Tribunale cantonale amministrativo non poteva addossare agli espropriati alcuna spesa derivante dalle procedure ricorsuali poiché l'ente pubblico che rinuncia all'espropriazione va considerato desistente e come tale deve sopportare integralmente tasse e ripetibili alla stessa stregua di qualsiasi altra parte soccombente. Donde il presente, nuovo giudizio volto a sostituire la pronunzia cassata dall'autorità di ricorso federale. Considerato, in diritto 1.