In risposta, gli eredi __________ hanno chiesto al Tribunale di emanare un giudizio sulla ripartizione di spese e indennità di ripetibili. Esperiti i dovuti accertamenti, con pronunzia 23 dicembre 1994 il Tribunale cantonale amministrativo ha quindi stralciato i ricorsi dai ruoli, ponendo 3/4 della tassa di giustizia di fr. 1'600.- e delle spese a carico degli insorgenti; quest'ultimi sono stati inoltre condannati a rifondere al Comune di __________ fr. 3'200.- per titolo di ripetibili.