{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-21_1996-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17064&nX40_KEY=4711540&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "91d4da9b0ad5b57e450eddf5a4e934b5"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["50.1996.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:23:23", "Checksum": "ea65fc32bd5e7ce940d075752084e1d7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.21\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCome in antecedenza i ricorrenti hanno quindi attaccato l'espropriazione, considerata viziata dal profilo formale e materiale. In tema di procedura hanno lamentato una violazione degli art. 20 ss. Lespr, rilevando come a torto fosse stato concesso all'ente pubblico di soprassedere alla pubblicazione degli atti. Nel merito hanno ribadito che l'intervento espropriativo sarebbe sprovvisto del requisito della pubblica utilità e lesivo del principio di proporzionalità.\nG. Nella sua seduta del 18 novembre 1993 il Consiglio comunale di __________ ha deciso di stanziare un credito di fr. 2'635'000.- per l'acquisto della part. no. __________ di __________ __________, immobile da destinare a magazzino comunale e a uffici per l'UTC; nel contempo il Legislativo ha risolto di annullare la propria decisione del 16.6.1988 relativa all'esproprio del mapp. no. __________ e di svincolare il fondo dalla zona EAP.\nCon scritto 31 gennaio 1994 il Comune di __________, tramite il proprio patrocinatore, ha comunicato al Tribunale cantonale amministrativo di ritirare formalmente la procedura avente per oggetto l'espropriazione parziale della proprietà __________.\nIn data 22 luglio 1994 il giudice delegato ha quindi invitato gli insorgenti a desistere dai ricorsi ormai divenuti privi d'oggetto, proponendo loro lo stralcio delle cause pendenti senza aggravio di spese e tasse di giustizia, compensate le ripetibili. In risposta, gli eredi __________ hanno chiesto al Tribunale di emanare un giudizio sulla ripartizione di spese e indennità di ripetibili.\nEsperiti i dovuti accertamenti, con pronunzia 23 dicembre 1994 il Tribunale cantonale amministrativo ha quindi stralciato i ricorsi dai ruoli, ponendo 3/4 della tassa di giustizia di fr. 1'600.- e delle spese a carico degli insorgenti; quest'ultimi sono stati inoltre condannati a rifondere al Comune di __________ fr. 3'200.- per titolo di ripetibili.\nIn sostanza, questo Tribunale ha operato la citata ripartizione di spese, tasse e ripetibili ritenendo che se non fossero diventate prive di oggetto in conseguenza della rinuncia all'esproprio decisa dall'ente pubblico, con ogni verosimiglianza le impugnative presentate dalla famiglia __________ sarebbero state accolte solo in minima parte.\nH. Adito dagli espropriati mediante ricorso di diritto pubblico, con sentenza 22 febbraio 1996 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato.\nSecondo l'Alta Corte federale, il Tribunale cantonale amministrativo non poteva addossare agli espropriati alcuna spesa derivante dalle procedure ricorsuali poiché l'ente pubblico che rinuncia all'espropriazione va considerato desistente e come tale deve sopportare integralmente tasse e ripetibili alla stessa stregua di qualsiasi altra parte soccombente.\nDonde il presente, nuovo giudizio volto a sostituire la pronunzia cassata dall'autorità di ricorso federale.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nI gravami in oggetto, tempestivi e correttamente formulati, sono ricevibili in ordine e possono essere decisi in base agli atti (art. 18 PAmm).\n2. Come brevemente ricordato in narrativa, con sentenza vincolante del 22 febbraio 1996 il Tribunale federale ha chiaramente indicato che il Comune di __________ - avendo rinunciato all'esproprio - deve assumersi integralmente le spese cagionate dal procedimento, comprese le ripetibili e la tassa di giudizio di seconda istanza. In effetti, \"... nel caso in cui - come in concreto - l'intera procedura venga meno per la rinuncia all'espropriazione, non v'è alcun spazio per l'esame retrospettivo delle probabilità di esito favorevole di un eventuale ricorso. In altre parole, qualora l'espropriante decida per una libera scelta di rinunciare all'esproprio, esso è parte desistente e come tale deve sopportare spese e ripetibili, di guisa ad una qualsiasi altra parte soccombente...\"\n3. Sulla scorta di quanto precede i ricorsi 2 luglio 1990 e 29 luglio 1993 vanno stralciati dai ruoli in quanto diventati privi d'oggetto.\nSpese e ripetibili sono poste a carico dell'ente espropriante, totalmente soccombente secondo la giurisprudenza federale in funzione della rinuncia all'esproprio decisa pendente causa.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 4, 22 ter CF; 2, 20 ss., 45, 50, 73; 18, 28 e 31 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. I ricorsi 2 luglio 1990 e 29 luglio 1993 sono stralciati dai ruoli in quanto privi d'oggetto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 1'600.- (milleseicento) e le spese sono poste a carico del Comune di __________, con l'ulteriore obbligo di versare agli espropriati fr. 4'267.- (quattromiladuecentosessantasette) per titolo di ripetibili.\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}