{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-21_1996-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17064&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "91d4da9b0ad5b57e450eddf5a4e934b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:04:09", "Checksum": "0ecdb0deae4868404a611789eaa99135", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.21\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. ES 14-15/96 cm |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi 2 luglio 1990 e 26 aprile 1993 di\n|\n|\n__________ __________ __________ __________ tutti rappr. da: avv. __________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nle decisioni 19 giugno 1990 e 25 marzo 1993 (inc. no. 34/88) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolate nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal Comune di __________ per acquisire la proprietà di ca. 906 mq del mapp. no. __________ RFD di __________; |\nviste le risposte:\n- 4 luglio 1990 del Tribunale di espropriazione\n- 2 agosto 1990 del Comune di __________\nal ricorso del 2 luglio 1990;\n- 30 aprile 1993 del Tribunale di espropriazione\n- 25 maggio 1993 del Comune di __________\nal ricorso del 26 aprile 1993;\nrichiamata la sentenza 22 febbraio 1996 del Tribunale federale;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Gli eredi __________ sono proprietari del mappale no. __________ RFD di __________, di complessivi mq 1628, così censito a RF:\nA) abitazione e laboratorio mq 260\nb) giardino e accessi mq 997\nC) abitazione mq 152\nD) autorimessa mq 177\nE) autorimessa mq 20\nF) autorimessa mq 22\nIl fondo si trova in località __________ (zona R2), nei pressi dell'intersezione tra Via __________ (W) e Via al __________ (S), a confine con la part. no. __________ (N) appartenente al Comune. Questa favorevole posizione ha indotto il Municipio di __________ ad intavolare lunghe ed articolate trattative con la famiglia __________ per acquistare una parte della proprietà, ritenuta idonea ad accogliere alcuni servizi del Comune da tempo confinati in spazi troppo esigui.\nB. A fronte dell'improvviso rifiuto di un coerede di concludere il contratto di compra-vendita, nel 1988 il Comune ha deciso di procedere all'esproprio formale della porzione W della part. __________ (il sub. A di 260 mq, il sub. D di 177 mq e 469 mq del sub. b, per un totale di 906 mq), offrendo ai proprietari - mediante avviso personale - un indennizzo di fr. 1'065'990.-.\nCon notifica del 23 dicembre 1988 gli espropriati si sono opposti all'esproprio contestandone sia la pubblica utilità che la proporzionalità e in via subordinata hanno insinuato una pretesa d'indennità di fr. 1'500'000.-.\nAll'udienza di conciliazione del 30 maggio 1989 e nel successivo scambio di memorie scritte le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse. Con l'allegato introduttivo 25.8.1989 ed una specifica istanza 29 dicembre 1989 il Comune ha peraltro chiesto l'anticipata immissione in possesso, che gli espropriati hanno osteggiato in tutte le loro comparse.\nCon decisione 19 giugno 1990 il Tribunale di espropriazione ha sospeso l'esame dell'opposizione all'esproprio per dar modo al Comune di produrre i progetti definitivi circa la destinazione e trasformazione della superficie esproprianda; nel contempo ha accordato all'ente pubblico l'anticipata immissione in possesso a partire dal 1° luglio 1990.\nC. Adito dagli espropriati con ricorso del 12 luglio 1990, il Tribunale cantonale amministrativo ha dapprima limitato in via provvisionale l'esecutività dell'immissione in possesso consentendo al Comune di procedere solo ai rilievi e agli atti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione a costruire (cfr. decreto presidenziale 19 luglio 1990), indi ha deciso di sospendere la procedura ricorsuale e di ritornare gli atti al Tribunale di espropriazione affinché si pronunciasse sull'opposizione all'esproprio in base alla documentazione nel frattempo prodotta dall'ente pubblico (decreto 5 ottobre 1990).\nD. La procedura di prima istanza è ripresa con la presentazione di un ulteriore allegato 13 novembre 1990 da parte degli espropriati, cui ha fatto seguito una nuova udienza di conciliazione (19 febbraio 1991), l'assunzione di altre prove documentali richieste dai privati (25 marzo 1991), un'ennesima presa di posizione scritta della famiglia __________ (8 aprile 1991), lo scambio delle memorie conclusive (21/26 agosto 1993) ed il dibattimento finale (11 febbraio 1993).\nNel frattempo, adottando il nuovo PR 1989, il Consiglio comunale di __________ ha imposto un vincolo EAP sullo scorporo del mapp. __________ oggetto di esproprio (RCC 3/4.2.1992).\nE. Al termine di questo iter a dir poco laborioso, con sentenza 25 marzo 1993 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha statuito sull'opposizione all'espropriazione respingendo tutte le eccezioni sollevate dalla famiglia __________.\nRiferendosi alla presunta violazione degli art. 20 e 21 Lespr invocata dagli espropriati, il primo giudice ha ammesso le carenze documentali manifestatesi all'inizio della procedura, ma ha tuttavia escluso che una simile lacuna, peraltro colmata in prosieguo di causa, potesse costituire un vizio di forma talmente grave da giustificare l'annullamento dell'intero procedimento espropriativo, dal momento che il diritto di essere sentiti dei privati è stato sempre ampiamente salvaguardato; in effetti, gli eredi __________ hanno avuto la facoltà di esporre in modo congruo e completo ogni loro tesi difensiva nell'ambito di una procedura che in pratica è stata riassunta ab initio una volta completata la documentazione.\nConstatato come gli espropriati non siano stati in grado di sovvertire la presunzione di pubblica utilità che la legge attribuisce all'intervento espropriativo, il Tribunale di prime cure ha inoltre disatteso le censure riferite ad una presunta violazione del principio della proporzionalità; in mancanza di ragionevoli, concrete e valide alternative l'esproprio parziale della proprietà __________ sarebbe infatti del tutto idoneo a soddisfare gli scopi divisati dall'ente pubblico."}