al 5,5% a partire dal 1 aprile 1993 ed al 5% a partire dal 1 ottobre 1993. Dal momento tuttavia che il ricorrente non lo ha chiesto e che il Tribunale amministrativo é vincolato alle domande delle parti, il Tribunale amministrativo non può procedere a questa rettifica. 5. In considerazione di quanto precede il ricorso deve essere integralmente accolto. La tassa di giudizio deve essere messa a carico del resistente, soccombente (art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a rifondere al ricorrente adeguate ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 9, 10,11, 12, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm dichiara e pronuncia: