2 e 3 Lespr). Lo Stato non deve pertanto più nulla, per questo titolo, a favore dell'espropriato. L'assegnazione a beneficio di quest'ultimo di un ulteriore risarcimento in denaro di fr. 5.--/mq/mese, ovvero della ragguardevole somma di fr. 60.--/mq/anno, per l'occupazione del piazzale antistante l'edificio, ove sono ubicati i posteggi in esame, conduce ad un doppio, indebito, indennizzo per uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dell'espropriato. Ferme queste premesse il Giudice di prima istanza non poteva che confermare l'offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr. 1.--/mq/mese, ovvero di fr. 12.--/mq/anno, per l'occupazione temporanea del piazzale: