3 Lespr). 2.3. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (Rep. 1965, pag. 177). 3. Nel concreto caso lo Stato ha adeguatamente risarcito in natura la soppressione temporanea dei posteggi al mapp. __________, mettendo a disposizione dell'espropriato altrettanti parcheggi al mapp. __________, posto nelle immediate adiacenze (art. 10 cpv. 2 e 3 Lespr).