/parcheggio, pari alla differenza di reddito tra un parcheggio interno ed uno esterno, per complessivi fr. 1'920.--. Il Tribunale d'espropriazione ha infine stabilito un indennizzo per occupazione temporanea del fondo di fr. 5.--/mq /mese, per complessivi fr. 8'000.-- (= fr. 5.--/mq/mese x 16 mesi x mq 100). Lo Stato é dunque stato condannato a versare all'espropriato fr. 36'852.-- oltre interessi al saggio annuo del 6,5% dal 1 aprile 1991. C. Lo Stato ha impugnato il menzionato giudicato con ricorso 12 luglio 1996 davanti a questo Tribunale. Il ricorrente contesta l'assegnazione a favore dell'espropriato di un indennizzo