{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-01-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-19_1997-01-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17063&nX40_KEY=4933397&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "03be3c7542391e2a6bb89a08754e5e78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.01.1997 50.1996.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.01.1997 50.1996.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.01.1997 50.1996.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:09", "Checksum": "acafced926c69e29eda026abdf880dd0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.01.1997 50.1996.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\ndi\nfr. 5.--/mq/mese per l'occupazione temporanea del piazzale, per complessivi fr.\n8'000.--, affermando di aver già risarcito la soppressione transitoria dei\nposteggi colà ubicati tramite la messa a disposizione di altrettanti parcheggi\nal mapp. __________. Lo Stato chiede quindi la conferma dell'indennizzo per\noccupazione temporanea che aveva offerto, di fr. 1.--/mq/mese, e pertanto che\nl'indennizzo complessivo assegnato dal Tribunale d'espropriazione venga ridotto\na fr. 30'452.-- oltre interessi.\nTanto il Tribunale d'espropriazione quanto __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.\nDelle rispettive ragioni dirà più in dettaglio, per quanto necessario, nel seguito.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale é data, il ricorso é tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine.\n2. 2.1. Giusta l'art. 9 Lespr l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone - segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale (art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).\n2.2. L'indennità deve essere di regola corrisposta in denaro (art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura (art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr).\n2.3. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (Rep. 1965, pag. 177).\n3. Nel concreto caso lo Stato ha adeguatamente risarcito in natura la soppressione temporanea dei posteggi al mapp. __________, mettendo a disposizione dell'espropriato altrettanti parcheggi al mapp. __________, posto nelle immediate adiacenze (art. 10 cpv. 2 e 3 Lespr). Lo Stato non deve pertanto più nulla, per questo titolo, a favore dell'espropriato. L'assegnazione a beneficio di quest'ultimo di un ulteriore risarcimento in denaro di fr. 5.--/mq/mese, ovvero della ragguardevole somma di fr. 60.--/mq/anno, per l'occupazione del piazzale antistante l'edificio, ove sono ubicati i posteggi in esame, conduce ad un doppio, indebito, indennizzo per uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dell'espropriato.\nFerme queste premesse il Giudice di prima istanza non poteva che confermare l'offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr. 1.--/mq/mese, ovvero di fr. 12.--/mq/anno, per l'occupazione temporanea del piazzale: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso, poiché - come obietta il resistente in sede di risposta - la messa a disposizione di parcheggi su di una proprietà adiacente non equivale economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso fondo (anche se l'espropriato non ha dimostrato di aver subito un ulteriore danno per questo fatto) ed inoltre l'occupazione temporanea ha ostacolato l'accesso pedonale e con velocipedi alla proprietà.\nInvano il Tribunale delle espropriazione obietta che in un caso analogo di espropriazione lungo via __________ (propr. __________) lo Stato ha accettato simile doppio indennizzo. La circostanza secondo cui l'ente espropriante non abbia ricorso in quel frangente contro il risarcimento assegnato all'espropriato non pregiudica il suo diritto di procedervi nel presente caso, per finalmente tutelare i suoi legittimi interessi pecuniari.\n4. In applicazione dell'art. 52 cpv. 3 Lespr. il Giudice di prima istanza ha fatto decorrere sul risarcimento riconosciuto a favore del resistente l'interesse al saggio usuale del 6,5% a partire dal 1 aprile 1991, data dell'immissione in possesso. Dal momento che, per prassi costante delle autorità amministrative e giudiziarie cantonali, questo saggio viene fatto corrispondere all'omonimo saggio previsto dagli art. 19bis cpv. 4 e 76 cpv. 5 LFespr, esso avrebbe dovuto essere ritoccato due volte verso il basso, in ossequio alle circolari emesse dal giudice delegato per le cause d'espropriazione del Tribunale federale: al 5,5% a partire dal 1 aprile 1993 ed al 5% a partire dal 1 ottobre 1993. Dal momento tuttavia che il ricorrente non lo ha chiesto e che il Tribunale amministrativo é vincolato alle domande delle parti, il Tribunale amministrativo non può procedere a questa rettifica.\n5. In considerazione di quanto precede il ricorso deve essere integralmente accolto. La tassa di giudizio deve essere messa a carico del resistente, soccombente (art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a rifondere al ricorrente adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 9, 10,11, 12, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso é accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 31 maggio 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina é annullato e riformato come segue:"}