{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-01-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-19_1997-01-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17063&nX40_KEY=4933397&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "03be3c7542391e2a6bb89a08754e5e78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.01.1997 50.1996.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.01.1997 50.1996.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.01.1997 50.1996.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:09", "Checksum": "acafced926c69e29eda026abdf880dd0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.01.1997 50.1996.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nRaffaello\nBalerna, Presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 12 luglio 1996 di\n|\n|\n__________ rappr. da: St. legale __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla sentenza 31 maggio 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________; |\nviste le risposte:\n- 8 agosto 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;\n- 9 agosto 1996 dell'arch. __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. a) __________ é proprietario del mapp. __________ di __________, così descritto a registro fondiario:\nA) casa mq 503\nB) autorimessa mq 241\nc) piazzale mq 207\nd) giardino mq 15\nmq 966\nIl fondo, che é posto all'intersezione tra via __________ e via __________, dispone - tra l'altro - di 6 posteggi esterni ubicati sul piazzale attorniante l'edificio ed inoltre, a pianterreno, di un'autorimessa per due auto.\nb) Ai fini della costruzione della galleria __________ lo Stato ha promosso innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina una procedura di espropriazione concernente il fondo appena menzionato.\nNelle tabelle d'espropriazione lo Stato ha sollecitato l'espropriazione di due servitù (diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale accompagnato da una limitazione di costruzione) e l'espropriazione parziale della cantina.\nLo Stato ha inoltre chiesto l'occupazione temporanea di mq 80, poi precisati ed estesi a mq 100, del piazzale, proponendo un risarcimento di fr. 1.--/mq/mese, oltre alla sostituzione nelle vicinanze dei 6 posteggi (esterni) temporaneamente soppressi.\nc) Gli atti sono stati pubblicati nel periodo 26 febbraio-27 marzo 1990. All'udienza di conciliazione, che ha avuto luogo il 7 settembre 1990, le parti hanno concordato l'immissione in possesso al 1 aprile 1991. Lo Stato si é impegnato a mettere a disposizione dell'espropriato 8 posteggi sul mapp. __________ a partire da tale data.\nB. Esperite tutte le necessarie formalità processuali, il Tribunale d'espropriazione ha emesso il suo giudizio sulle indennità con sentenza 31 maggio 1996.\nIl Tribunale ha assegnato al proprietario un risarcimento di fr. 4'332.-- per l'espropriazione delle servitù e preso atto degli accordi circa l'indennizzo di fr. 17'400.-- per l'espropriazione parziale della cantina e di fr. 5'200.-- per la sua locazione. Per quanto concerneva i parcheggi il Tribunale ha ritenuto che la sostituzione offerta dallo Stato nelle vicinanze (mapp. __________) potesse pienamente risarcire solo i 6 posteggi esterni. Per i due parcheggi ospitati nell'autorimessa ubicata al pianterreno il Giudice di prima istanza ha quindi assegnato a favore dell'espropriato un risarcimento di fr. 60.--/mese /parcheggio, pari alla differenza di reddito tra un parcheggio interno ed uno esterno, per complessivi fr. 1'920.--. Il Tribunale d'espropriazione ha infine stabilito un indennizzo per occupazione temporanea del fondo di fr. 5.--/mq /mese, per complessivi fr. 8'000.-- (= fr. 5.--/mq/mese x 16 mesi x mq 100). Lo Stato é dunque stato condannato a versare all'espropriato fr. 36'852.-- oltre interessi al saggio annuo del 6,5% dal 1 aprile 1991.\nC. Lo Stato ha impugnato il\nmenzionato giudicato con ricorso 12 luglio 1996 davanti a questo Tribunale. Il\nricorrente contesta l'assegnazione a favore dell'espropriato di un indennizzo\n"}