{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-18_1997-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17062&nX40_KEY=4933386&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eb2847686ff72f70a07f43812899597c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:46:06", "Checksum": "f108c734c4259ddc58dd710e656c5785", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.18\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.5. Deve anzitutto essere respinta la tesi secondo cui l'utile che l'espropriante può ricavare dal bene espropriato possa influire sulla determinazione del valore venale: vale invece il contrario (Hess-Weibel, op. cit., N. 9 e 62). Il fatto che il comune potrà edificare un centro sportivo sui fondi espropriandi non trae pertanto seco una corrispondente lievitazione del loro valore venale rispetto a quello agricolo: valore che del resto corrisponde a quanto il comune ha offerto a tutti i proprietari espropriati a questo scopo. In secondo luogo é necessario ricordare che la data determinante per l'estimo del fondo espropriando é il 15 aprile 1996: negozi conchiusi negli anni '70 od '80 non hanno pertanto alcuna rilevanza ai fini della determinazione dell'indennizzo spettante alla ricorrente. In terzo luogo é certo che le cifre delle contrattazioni menzionate sub 4.4. non sono rappresentative del valore venale di un terreno agricolo ubicato nel comune di __________, ovvero dell'importo che il proprietario di un terreno con simili caratteristiche ubicato sul territorio comunale potrebbe obiettivamente conseguire vendendolo sul libero mercato (cfr. sul concetto di valore venale Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, ad art. 19 LFespr N. 50). Più precisamente la __________ ha effettuato gli acquisti di cui si é detto in circostanze particolari, trovandosi nella necessità di dover reperire un'area abbastanza vasta nelle immediate vicinanze del centro televisivo per potervi insediare rispettivamente ampliare il parcheggio. Donde la sua disponibilità, pur di ottenerli, a sborsare degli importi assai superiori a quelli vigenti sul mercato. La __________ non costituisce pertanto un acquirente qualsiasi, bensì un terzo più che mai interessato se non addirittura nella necessità di comperare i sedimi di cui si é detto: i negozi cui é parte la __________ non possono pertanto essere presi in considerazioni ai fini della determinazione del valore venale dei terreni espropriandi (Hess-Weibel, op. cit., ad art. 19 LFespr N. 51 e 85). La ricorrente obietta invero che anche il fondo espropriando di sua proprietà avrebbe però potuto interessare alla __________: ciò che le avrebbe permesso di spuntare un prezzo di vendita di gran lunga superiore a quello di un normale terreno agricolo. Alla luce di quanto é stato spiegato in precedenza (cfr. consid. 3.4.) l'interesse del menzionato ente per i terreni ubicati a valle della strada cantonale __________ potrebbe al più essere limitato ai bisogni di parcheggio del centro televisivo. Tuttavia, come ha argomentato il Tribunale di prima istanza, l'aspettativa di vendita dei fondi in rassegna alla __________ é puramente teorica e non può pertanto influire sulla definizione del loro valore venale (Hess-Weibel, op. cit., ad art. 19 N. 58 e rinvii; 113 Ib 45 consid. 4b). In effetti il perimetro dell'esistente posteggio, che occupa già una superficie di oltre 8'600 mq e dispone di circa 236 posteggi per automobili e 26 posteggi per motociclette, é stato definito in maniera vincolante nel PR: l'infrastruttura in rassegna non può estendersi lecitamente oltre quel perimetro. Sotto l'aspetto oggettivo non sussistono pertanto più dei motivi per ritenere che la __________ sarebbe ancora stata disposta a comperare, al 15 aprile 1996, delle importanti aree di terreno attigue al parcheggio esistente, che - se non fossero state incluse nella zona EAP - sarebbero state assegnate alla zona agricola, dal momento che non le avrebbe potute utilizzare ai fini di un ampliamento dello stesso. Quanto all'acquisto del mapp. __________ a fr. 100.--/mq, effettuato dall'espropriato __________ una decina di anni orsono, trattasi semplicemente di un cattivo affare, concluso verosimilmente con (disattese) finalità speculative. Ma nemmeno la perizia allestita il 18 giugno 1984 dall'ing. __________ per incarico del comune di __________ e della SSR, alla base dell'indennità di fr. 125.--/mq stabilita nella più volte citata convenzione conclusa tra i predetti enti il 14/19 dicembre 1984, soccorre le tesi della ricorrente. Quel documento attesta infatti, una volta di più, che il fondo espropriando possedeva un valore puramente agricolo, essendo stato stimato in quella sede fr. 50.--/mq: l'importo di fr. 125.--/mq cui é addivenuto il perito costituisce infatti semplicemente la differenza tra il valore venale a quella data dei terreni edificabili ubicati nel comune (fr. 200.--/mq) e l'importo per il quale, a giudizio del perito, i proprietari dei fondi agricoli posti a valle della strada cantonale (tra cui appunto il mapp. __________) sarebbero stati disposti a venderli, ovvero fr. 75.--/mq.\n5. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 22 ter, 22 quater Cost; 5, 15, 35, 36 LPT; 15 OPA, 39 LALPT; 9, 11, 12, 50, 73 Lespr; 3, 18, 28, 31, 43, 60 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto\n2. La tassa di giudizio, di fr. 2'000.-, è posta a carico della ricorrente.\n3. Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.\n|\n4. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}