{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-18_1997-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17062&nX40_KEY=4933386&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eb2847686ff72f70a07f43812899597c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:46:06", "Checksum": "f108c734c4259ddc58dd710e656c5785", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.18\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 24 maggio 1996 di\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza 15 aprile 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________ da parte del comune di __________; |\nviste le risposte:\n- 18 giugno 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 9 giugno 1996 del municipio di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. La comunione ereditaria fu __________ é proprietaria del mapp. __________ di __________. Detto fondo, censito come prato di mq 3'804, é ubicato in località __________, a valle della strada cantonale che collega __________ a __________, di fronte al centro televisivo __________. Il PR approvato dal Consiglio di Stato in data 6 agosto 1986 ha vincolato quella particella, insieme ad altre, per la realizzazione di edifici e attrezzature pubbliche (EAP) e più precisamente per la costruzione di un centro sportivo.\nB. a) Dopo essersi procurato i necessari crediti dal consiglio comunale il municipio di __________ ha promosso nei confronti della comunione ereditaria fu __________ una procedura di espropriazione del mapp. __________, offrendo fr. 50.--/mq. Gli atti d'esproprio sono stati pubblicati giusta gli art. 20 segg. Lespr nel periodo 3 settembre/2 ottobre 1991.\nb) Con memoria 1 ottobre 1991, confermata in sede di conclusioni, la comunione ereditaria fu __________ ha notificato una pretesa di fr. 450.--/mq.\nc) Con sentenza 15 aprile 1996 il Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina si é pronunciato sulle indennità. Esso ha in primo luogo negato che l'inclusione del mapp. __________ nella zona EAP fosse costitutiva di un'espropriazione materiale. Il fondo doveva pertanto essere stimato come terreno agricolo. Tenuto conto delle sue caratteristiche, il Giudice di prime cure gli ha attributo un valore venale di fr. 50.--/mq. Esso ha invece rifiutato di conferire una rilevanza ai prezzi nettamente superiori pagati da __________ per l'acquisto dell'adiacente e pure espropriato mapp. __________ (fr. 100.--/mq nel 1987) e dalla __________ per l'acquisto dei terreni necessari all'ampliamento del posteggio annesso agli studi televisivi di __________, parimenti ubicato sul fronte a valle della strada cantonale __________, immediatamente a ridosso del realizzando centro sportivo (fr. 180.--/mq e fr. 286.--/mq nel 1989). Del pari il Tribunale d'espropriazione ha negato una qualche rilevanza ad una convenzione conchiusa alle date 14/19 dicembre 1984 tra il comune di __________ e la __________, a tenore della quale quest'ultima si impegnava a pagare un indennizzo di fr. 125.--/mq per ogni mc edificato al mapp. __________, ove sorge il centro televisivo, qualora non fosse stata in grado di mettere a disposizione del comune una corrispondente area di svago e di ricreazione.\nC. Con gravame 24 maggio 1996 la comunione ereditaria fu __________ é insorta davanti a questo Tribunale contro la sentenza 15 aprile 1996 del Tribunale d'espropriazione. L'insorgente sostiene implicitamente che i vincoli sanciti a carico della sua proprietà siano costitutivi di un'espropriazione materiale. Questa circostanza é dimostrata - in particolare - dalla presenza del posteggio __________, dai prezzi pagati dalla __________ per procurarsi i terreni necessari alla realizzazione e dall'ampliamento dello stesso oltre che dalla convenzione conclusa dal municipio con detto ente nel 1984. Il fondo espropriando deve di conseguenza essere stimato come edilizio. L'insorgente chiede pertanto un indennizzo di fr. 250.--/mq oltre interessi. Chiede altresì che le venga riconosciuto il diritto di chiedere la retrocessione del fondo.\nIl comune di __________ ha postulato la reiezione dell'impugnativa.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale é data, il ricorso é tempestivo e la legittimazione della ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Fa eccezione la domanda di riconoscimento del diritto di postulare la retrocessione del fondo, poiché formulata per la prima volta innanzi a questo Tribunale e pertanto nuova (art. 63 cpv. 3 PAmm): la sussistenza di quel diritto alle condizioni poste dall'art. 61 Lespr appare comunque ovvia. Il ricorso può infine essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. 2.1. Secondo la giurisprudenza vi é espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa sono vietati o limitati in modo particolarmente grave, sicché il proprietario é privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; vi é altresì espropriazione materiale quando un solo proprietario o un numero limitato di proprietari sono toccati in modo meno grave ma tale che - fosse negato loro un indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso a favore della collettività, incompatibile con il principio di uguaglianza. In entrambe le ipotesi il miglior uso del fondo può essere preso in considerazione solo se se alla data determinante (ovvero a quella di entrata in vigore della restrizione: DTF 119 Ib 233 consid. 3a con rinvii), questo appare come molto probabile in un avvenire prossimo; quale miglior uso del fondo si considera di regola la possibilità di costruire. Per giudicare in proposito vanno presi in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende tale possibilità (DTF 121 II 423 consid. 4a con rinvio; RDAT II-1996 N. 46 consid. 2a)."}