Ma nemmeno la perizia allestita il 18 giugno 1984 dall'ing. __________ per incarico del comune di __________ e della __________, alla base dell'indennità di fr. 125.--/mq stabilita nella più volte citata convenzione conclusa tra i predetti enti il 14/19 dicembre 1984, soccorre le tesi del ricorrente. Quel documento attesta infatti, una volta di più, che il fondo espropriando possedeva un valore puramente agricolo, essendo stato stimato in quella sede fr. 20.--/mq: l'importo di fr. 125.--/mq cui é addivenuto il perito costituisce infatti semplicemente la differenza tra il valore venale a quella data dei terreni edificabili ubicati nel comune (fr.