{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-17_1997-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17061&nX40_KEY=4933386&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "447789a67a45c6bbf772ee5f56851f64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:46:06", "Checksum": "c4deb69270a3ebe6235a649cda66ba01", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.4. L'insorgente rimprovera tuttavia all'istanza inferiore di non aver voluto considerare, ai fini dell'accertamento del valore venale dei fondi, una serie di contratti. In primo luogo ricorda che per l'espropriazione dei sedimi necessari alla costruzione della strada cantonale __________ vennero pagati, negli anni '70, indennizzi tra fr. 45.-- ed fr. 60.-- il mq. In secondo luogo con negozi iscritti a registro fondiario il 7 ottobre 1976 la __________ acquistò per un prezzo di fr. 120.--/mq i mapp. __________, __________ e __________, sui quali ha successivamente realizzato il parcheggio posto a fianco dell'edificando centro sportivo comunale e pertanto a diretto contatto con l'area EAP di cui fanno parte i fondi espropriandi di sua proprietà. Il predetto ente acquistò indi da __________, con contratto iscritto a registro fondiario il 6 giugno 1989, una superficie (striscia) di mq 192 facente parte del mapp. __________, posto in zona agricola, che é andata ad aggiungersi al mapp. __________, pagandola in ragione di fr. 286.--/mq. Con negozio iscritto a registro fondiario il 30 settembre 1994 la __________ acquistò infine il mapp. __________, pure attiguo al posteggio e posto in zona agricola, per fr. 180.--/mq. Il ricorrente ricorda altresì che nel 1987 __________ comperò il mapp. __________, espropriato dal comune nella presente procedura, per il prezzo di fr. 100.--/mq (iscrizione a registro fondiario il 24 aprile 1987). Egli richiama inoltre la già citata convenzione conclusa dal comune di __________ con la __________ nel 1984 e la perizia allestita su incarico dei contraenti dall'ing. __________ volta a stabilire l'indennizzo dovuto dall'ente radiotelevisivo al comune. Sostiene che il valore venale debba essere ricercato sulla scorta dell'utile che l'espropriante potrà ricavare dal bene espropriato: donde l'importanza dei prezzi pagati dall'ente pubblico o parapubblico per l'acquisto di terreni aventi le medesime caratteristiche. Gli argomenti addotti dall'insorgente non gli permettono però di incrementare il risarcimento in suo favore."}