Ma nemmeno la perizia allestita il 18 giugno 1984 dall'ing. __________ per incarico del comune di __________ e della __________, alla base dell'indennità di fr. 125.--/mq stabilita nella più volte citata convenzione conclusa tra i predetti enti il 14/19 dicembre 1984, soccorre le tesi del ricorrente. Quel documento attesta infatti, una volta di più, che i fondi espropriandi possedevano un valore puramente agricolo, entrambi essendo stati stimati in quella sede fr. 25.--/mq: l'importo di fr. 125.--/mq cui é addivenuto il perito costituisce infatti semplicemente la differenza tra il valore venale a quella data dei terreni edificabili ubicati nel comune (fr.