{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-16_1997-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17060&nX40_KEY=4933386&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8d3230458e3a772e53572fa7ae2be0c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:46:06", "Checksum": "e1ff2b84b09f709855f7084c224df7a7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. 2.1. Secondo la giurisprudenza vi é espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa sono vietati o limitati in modo particolarmente grave, sicché il proprietario é privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; vi é altresì espropriazione materiale quando un solo proprietario o un numero limitato di proprietari sono toccati in modo meno grave ma tale che - fosse negato loro un indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso a favore della collettività, incompatibile con il principio di uguaglianza. In entrambe le ipotesi il miglior uso del fondo può essere preso in considerazione solo se se alla data determinante (ovvero a quella di entrata in vigore della restrizione: DTF 119 Ib 233 consid. 3a con rinvii), questo appare come molto probabile in un avvenire prossimo; quale miglior uso del fondo si considera di regola la possibilità di costruire. Per giudicare in proposito vanno presi in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende tale possibilità (DTF 121 II 423 consid. 4a con rinvio; RDAT II-1996 N. 46 consid. 2a).\n2.2. L'autorità di pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme ai principi pianificatori consegnati nella Costituzione federale (Cost.) e nella legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) non provvede a un dezonamento (Auszonung) ma pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (Nichteinzonung) quando non include una particella in tale zona; e questo quand'anche essa era edificabile secondo il previgente diritto (DTF 122 II 329 consid. 4a e 330 consid. 4c con rinvii). La non attribuzione alla zona edificabile non integra, in principio, gli estremi di un'espropriazione materiale e non dà pertanto luogo ad indennità per tale titolo (DTF 122 II 457 consid. 4a; 329 consid. 4a e 333 consid. 6a con rinvii; RDAT II-1996 N. 46 consid. 2c). Il Tribunale federale si scosta tuttavia da tale assunto in via eccezionale, in presenza di circostanze che avrebbero potuto condurre ad un'attribuzione del fondo alla zona edificabile, cosicché alla data determinante il proprietario poteva contare con un elevato grado di verosimiglianza di edificare la particella con i suoi propri mezzi. Simile eccezione si verifica anzitutto quando, di regola cumulativamente, il fondo interessato, compreso nel perimetro di un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque, sia edificabile o per lo meno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario abbia già sopportato rilevanti spese per la sua urbanizzazione ed edificazione. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale può altresì fondarsi sul principio della buona fede. Da ultimo può sussistere quando una particella é posta nel territorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT (DTF 122 II 457 consid. 4a; 333 consid. 6a con rinvii; RDAT cit., ibidem).\n3. 3.1. Il PR approvato dal Consiglio di Stato il 6 agosto 1986 - e pertanto entrato in vigore alla stessa data (art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973, corrispondente al vigente art. 39 cpv. 1 LALPT) - ha assegnato i fondi espropriandi insieme a quelli agli stessi adiacenti ubicati in località __________, per una superficie complessiva di circa 17'000 mq, alla zona EAP ai fini della realizzazione di un centro sportivo. Il Tribunale di prime cure ha negato che quell'assegnazione sia costituiva di un'espropriazione materiale. A ragione.\n3.2. Questo Tribunale condivide in primo luogo la constatazione secondo cui il PR 1986 sia il primo piano di utilizzazione conforme ai principi pianificatori sanciti dagli art. 22 ter e 22 quater Cost. e dalla LPT di cui si é dotato il comune di __________. In precedenza sussisteva un regolamento edilizio approvato dal Consiglio di Stato il 6 settembre 1966, il quale assegnava la località __________ alla zona E, ovvero alla zona edificabile a carattere misto. Quello strumento, antecedente alla normativa federale appena menzionata, non soddisfaceva tuttavia i principi pianificatori posti dalla stessa già per il motivo che non operava, partendo da quanto già edificato e dal prevedibile bisogno nei 15 anni successivi, una suddivisione del territorio in zone edificabili e non edificabili (DTF 122 II 329 seg. consid. 4b con rinvii): a parte la zona boschiva ed alcune minuscole superfici riservate alla protezione del verde e dello stato naturale, tutto il territorio comunale era infatti dichiarato edificabile. L'attribuzione dei mapp. __________ e __________ alla zona EAP costituisce pertanto indubitabilmente un caso di rifiuto di assegnazione dei predetti mappali alla zona edificabile: misura che di principio non genera espropriazione materiale. Nel concreto caso non sono inoltre nemmeno soddisfatti i requisiti che possono condurre - a titolo eccezionale - al risultato opposto."}