{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-16_1997-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17060&nX40_KEY=4933386&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8d3230458e3a772e53572fa7ae2be0c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:46:06", "Checksum": "e1ff2b84b09f709855f7084c224df7a7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 22 maggio 1996 di\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla sentenza 15 aprile 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina relativa all'espropriazione dei mapp. __________ e __________ di __________ da parte del comune di __________; |\nviste le risposte:\n- 18 giugno 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 9 luglio 1996 del municipio di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ é proprietario dei mapp. __________ e __________ di __________. Detti fondi, censiti rispettivamente come prato e campo di mq 514 e campo di mq 419, sono ubicati in località __________, a valle della strada cantonale che collega __________ a __________, di fronte al __________. Il PR approvato dal Consiglio di Stato in data 6 agosto 1986 ha vincolato quelle particelle, insieme ad altre, per la realizzazione di edifici e attrezzature pubbliche (EAP) e più precisamente per la costruzione di un centro sportivo.\nB. a) Dopo essersi procurato i necessari crediti dal consiglio comunale il municipio di __________ ha promosso nei confronti di __________ una procedura di espropriazione dei mapp. __________ e __________, offrendo per entrambi i fondi fr. 50.--/mq. Gli atti d'esproprio sono stati pubblicati giusta gli art. 20 segg. Lespr nel periodo 3 settembre/2 ottobre 1991.\nb) Con memoria 1 ottobre 1991, confermata in sede di conclusioni, __________ ha formulato in via principale opposizione all'espropriazione ed in via subordinata domanda di modifica dei piani. In via ancor più subordinata ha notificato una pretesa di fr. 400.--/mq oltre interessi.\nc) Con giudizio 25 febbraio 1994 il Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha respinto l'opposizione e la domanda di modifica dei piani. Con sentenza 15 aprile 1996 il Tribunale di prima istanza si é invece pronunciato sulle indennità. Esso ha in primo luogo negato che l'inclusione dei mapp. __________ e __________ nella zona EAP fosse costitutiva di un'espropriazione materiale. I fondi dovevano pertanto essere stimati come terreni agricoli. Tenuto conto delle rispettive caratteristiche, il Giudice di prime cure ha attribuito un valore venale di fr. 30.--/mq al mapp. __________ e di fr. 40.--/mq al mapp. __________. Esso ha invece rifiutato di conferire una rilevanza ai prezzi nettamente superiori pagati da __________ per l'acquisto dell'espropriando mapp. __________ (fr. 100.--/mq nel 1987) e dalla __________ per l'acquisto dei terreni necessari all'ampliamento del posteggio annesso agli studi televisivi di __________, parimenti ubicato sul fronte a valle della strada cantonale __________, immediatamente a ridosso del realizzando centro sportivo (fr. 180.--/mq e fr. 286.--/mq nel 1989). Del pari il Tribunale d'espropriazione ha negato una qualche rilevanza ad una convenzione conchiusa alle date 14/19 dicembre 1984 tra il comune di __________ e la __________, a tenore della quale quest'ultima si impegnava a pagare un indennizzo di fr. 125.--/mq per ogni mc edificato al mapp. __________, ove sorge il centro televisivo, qualora non fosse stata in grado di mettere a disposizione del comune una corrispondente area di svago e di ricreazione.\nC. Con gravame 22 maggio 1996 __________ é insorto davanti a questo Tribunale contro la sentenza 15 aprile 1996 del Tribunale d'espropriazione. L'insorgente sostiene che i vincoli sanciti a carico delle sue proprietà siano costitutivi di un'espropriazione materiale. Questa circostanza é dimostrata - in particolare - dalla presenza del posteggio __________, dai prezzi pagati dalla __________ per procurarsi i terreni necessari alla realizzazione e dall'ampliamento dello stesso oltre che dalla convenzione conclusa dal municipio con detto ente nel 1984. I fondi espropriandi devono di conseguenza essere stimati come edilizi. L'insorgente chiede pertanto un indennizzo di fr. 250.--/mq oltre interessi. Chiede anche l'audizione di quegli impiegati della __________ che, per eseguire la convenzione appena menzionata, avevano condotto le trattative per l'acquisto dei terreni attigui al posteggio __________.\nIl comune di __________ ha postulato la reiezione dell'impugnativa.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale é data, il ricorso é tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'audizione dei testi sollecitata dal ricorrente non appare necessaria ai fini del giudizio. In effetti, come verrà spiegato in seguito, i fatti che questi dovrebbero provare (offerte di acquisto a prezzi superiori ai valori agricoli), oltre a non essere contestati dal comune (cfr. risposta, cifra 3.3.), non hanno una qualche rilevanza ai fini del giudizio."}