Il fatto che il comune potrà edificare un centro sportivo sui fondi espropriandi non trae pertanto seco una corrispondente lievitazione del loro valore venale rispetto a quello agricolo: valore che del resto corrisponde a quanto il comune ha offerto a tutti i proprietari espropriati a questo scopo. In secondo luogo é necessario ricordare che la data determinante per l'estimo del fondo espropriando é il 15 aprile 1996: negozi conchiusi negli anni '70 od '80 non hanno pertanto alcuna rilevanza ai fini della determinazione dell'indennizzo spettante al ricorrente. In terzo luogo é certo che le cifre delle contrattazioni menzionate sub 4.4.