4a con rinvio). Già per questo motivo non può essere conferita alcuna rilevanza al PGC agli atti, approvato dal dipartimento delle opere sociali il 2 febbraio 1971, poiché allestito secondo la previgente legislazione. Strumento che, in quanto ricalcante la situazione pianificatoria istituita attraverso il regolamento edilizio allora vigente, ricomprendeva nel suo perimetro tutto il territorio comunale che non fosse boschivo e che pertanto non può essere considerato conforme alla legislazione sulla protezione delle acque in vigore dal 1 luglio 1972.