{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-15_1997-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17059&nX40_KEY=4933386&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a4d0f5cc1f9d63f3df7ba51e6ece8fa0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:46:05", "Checksum": "278b0b4856bded7c8c5168fd6bf7bc82", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 22 maggio 1996 di\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza 15 aprile 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________ da parte del comune di __________; |\nviste le risposte:\n- 18 giugno 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 9 luglio 1996 del municipio di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ é proprietario del mapp. __________ di __________. Detto fondo, censito come campo di mq 2'348, é ubicato in località __________, a valle della strada cantonale che collega __________ a __________, di fronte al centro __________. Il PR approvato dal Consiglio di Stato in data 6 agosto 1986 ha vincolato quella particella, insieme ad altre, per la realizzazione di edifici e attrezzature pubbliche (EAP) e più precisamente per la costruzione di un centro sportivo.\nB. a) Dopo essersi procurato i necessari crediti dal consiglio comunale il municipio di __________ ha promosso nei confronti di __________ una procedura di espropriazione del mapp. __________, offrendo fr. 50.--/mq. Gli atti d'esproprio sono stati pubblicati giusta gli art. 20 segg. Lespr nel periodo 3 settembre/2 ottobre 1991.\nb) Con memoria 1 ottobre 1991, confermata in sede di conclusioni, __________ ha formulato in via principale opposizione all'espropriazione. In via subordinata ha notificato una pretesa di fr. 400.--/mq oltre interessi.\nc) Con giudizio 25 febbraio 1994 il Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha respinto l'opposizione. Con sentenza 15 aprile 1996 il Tribunale di prima istanza si é invece pronunciato sulle indennità. Esso ha in primo luogo negato che l'inclusione del mapp. __________ nella zona EAP fosse costitutiva di un'espropriazione materiale. Il fondo doveva pertanto essere stimato come terreno agricolo. Tenuto conto delle sue caratteristiche, il Giudice di prime cure gli ha attributo un valore venale di fr. 50.--/mq. Esso ha invece rifiutato di conferire una rilevanza ai prezzi nettamente superiori pagati da __________ per l'acquisto dell'adiacente e pure espropriato mapp. __________ (fr. 100.--/mq nel 1987) e dalla __________ per l'acquisto dei terreni necessari all'ampliamento del posteggio annesso agli studi televisivi di __________, parimenti ubicato sul fronte a valle della strada cantonale __________, immediatamente a ridosso del realizzando centro sportivo (fr. 180.--/mq e fr. 286.--/mq nel 1989). Del pari il Tribunale d'espropriazione ha negato una qualche rilevanza ad una convenzione conchiusa alle date 14/19 dicembre 1984 tra il comune di __________ e la __________, a tenore della quale quest'ultima si impegnava a pagare un indennizzo di fr. 125.--/mq per ogni mc edificato al mapp. __________, ove sorge il centro televisivo, qualora non fosse stata in grado di mettere a disposizione del comune una corrispondente area di svago e di ricreazione.\nC. Con gravame 22 maggio 1996 __________ é insorto davanti a questo Tribunale contro la sentenza 15 aprile 1996 del Tribunale d'espropriazione. L'insorgente sostiene che i vincoli sanciti a carico della sua proprietà siano costitutivi di un'espropriazione materiale. Questa circostanza é dimostrata - in particolare - dalla presenza del posteggio __________, dai prezzi pagati dalla __________ per procurarsi i terreni necessari alla realizzazione e dall'ampliamento dello stesso oltre che dalla convenzione conclusa dal municipio con detto ente nel 1984. Il fondo espropriando deve di conseguenza essere stimato come edilizio. L'insorgente chiede pertanto un indennizzo di fr. 250.--/mq oltre interessi. Chiede anche l'audizione di quegli impiegati della __________ che, per eseguire la convenzione appena menzionata, avevano condotto le trattative per l'acquisto dei terreni attigui al posteggio __________.\nIl comune di __________ ha postulato la reiezione dell'impugnativa.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale é data, il ricorso é tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'audizione dei testi sollecitata dal ricorrente non appare necessaria ai fini del giudizio. In effetti, come verrà spiegato in seguito, i fatti che questi dovrebbero provare (offerte di acquisto a prezzi superiori ai valori agricoli), oltre a non essere contestati dal comune (cfr. risposta, cifra 3.3.), non hanno una qualche rilevanza ai fini del giudizio."}