__________. 3.5. Da ultimo non sussiste alcun motivo od anche solo indizio per ritenere che il principio della buona fede imponesse l'assegnazione dei fondi in discussione alla zona fabbricabile a fini privati. Se ne deve dedurre, insieme al Tribunale di prima istanza, che l'inclusione dei fondi espropriandi nella zona EAP non ha soppresso alla data determinante 6 agosto 1986 una possibilità effettiva di edificarli in un prossimo futuro: detta inclusione non ha pertanto generato un'espropriazione materiale a pregiudizio degli stessi.