4c con rinvii). La non attribuzione alla zona edificabile non integra, in principio, gli estremi di un'espropriazione materiale e non dà pertanto luogo ad indennità per tale titolo (DTF 122 II 457 consid. 4a; 329 consid. 4a e 333 consid. 6a con rinvii; RDAT II-1996 N. 46 consid. 2c). Il Tribunale federale si scosta tuttavia da tale assunto in via eccezionale, in presenza di circostanze che avrebbero potuto condurre ad un'attribuzione del fondo alla zona edificabile, cosicché alla data determinante il proprietario poteva contare con un elevato grado di verosimiglianza di edificare la particella con i suoi propri mezzi.