{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-14_1997-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17058&nX40_KEY=4933386&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "36bf19423a8d7b5551f5c6acee4ffd50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:46:03", "Checksum": "c8005bc7b4ea77895e48e933fd1d3662", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico o comparativo (DTF 122 I 173 seg. consid. 3a con rinvii; 122 II 344 consid. 5a con rinvii; Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 80 segg. ad art. 19 LFespr). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili concluse poco prima del dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, pag. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.\n4.3. Il Tribunale di espropriazione, partendo dalle compravendite celebrate a __________ e concernenti fondi posti in zona agricola (le sole reperite si riferiscono alla seconda metà degli anni '80), ha assegnato un valore venale alla data determinante 15 aprile 1996 di fr. 30.--/mq al mapp. 226 e di fr. 40.--/mq al mapp. 232. Avuto riguardo alle rispettive caratteristiche delle particelle, questo Giudice ritiene di poter senz'altro condividere quella valutazione, che rispecchia gli indennizzi riconosciuti in questi ultimi anni dal Tribunale d'espropriazione e tutelati da questo Tribunale per l'espropriazione di buoni terreni agricoli nel Sottoceneri assegnati alle zone EAP per la realizzazione di opere pubbliche (cfr. fr. 40.--/mq nella STA inedita 7 settembre 1994 in re comunione ereditaria fu R. S., consid. 4.2., ove questo giudice aveva comunque osservato che quell'importo, riconosciuto dall'autorità di prima istanza, doveva essere considerato favorevole per l'espropriato, poiché leggermente eccedente le quotazioni di mercato dei terreni agricoli; fr. 30.--/mq nella STA inedita 27 novembre 1992 in re comunione ereditaria G. F., consid. 4.2.; sentenza 2 dicembre 1988 del Tribunale d'espropriazione del Sottoceneri pubbl. in RDAT 1989 N. 73; cfr. inoltre, tra le innumerevoli sentenze attestanti l'assegnazione ai terreni agricoli di un valore venale tra fr. 30.-- e 40.-- il mq, a valere quale valore residuo di un fondo colpito da espropriazione materiale STA 2 maggio 1994 in re C., consid. 4 pubbl. in RDAT II-1994 N. 64). La maggior parte dei proprietari espropriati attraverso la presente procedura ha del resto accettato le indennità offerte dal comune rispettivamente stabilite dal Tribunale di prima istanza, varianti tra fr. 40.-- e fr. 50.-- il mq."}