{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-14_1997-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17058&nX40_KEY=4933386&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "36bf19423a8d7b5551f5c6acee4ffd50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:46:03", "Checksum": "c8005bc7b4ea77895e48e933fd1d3662", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.4. In secondo luogo le particelle non erano pacificamente poste, alla data determinante, entro il territorio già edificato in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT (cfr. sul concetto DTF 122 II 462 consid. 6a e rinvii). Esse facevano invece piuttosto parte di un'ampia, omogenea porzione di territorio inedificato, delimitata a valle dal confine con __________ ed a monte dal tracciato della strada cantonale che collega __________ a __________. Faceva eccezione la presenza, a contatto con l'area EAP, dell'ampio posteggio riservato ai dipendenti della __________. Quell'opera, eretta nella seconda metà degli anni 70 (in virtù di un'autorizzazione eccezionale, considerato l'assetto pianificatorio vigente a quel momento), poiché isolata ed funzionalmente limitata al soddisfacimento dei bisogni del centro televisivo ubicato sul lato opposto della strada cantonale, non permette tuttavia di mutare quella conclusione. Invano l'insorgente pretende di dedurre il contrario, richiamandosi alla convenzione conchiusa alle date 14/19 dicembre 1984 tra il comune di __________ e la __________, a tenore della quale quest'ultima si impegnava a pagare un indennizzo di fr. 125.--/mq per ogni mc edificato al mapp. __________, ove sorge il centro televisivo, qualora non fosse stata in grado di mettere a disposizione del comune una corrispondente area di svago e di ricreazione. In effetti, la presa in considerazione in quel contratto dell'area occupata dal posteggio quale superficie computabile in quella che la __________ avrebbe dovuto mettere a disposizione della collettività ai fini di svago e ricreazione dimostra proprio il contrario, ovvero che essa doveva essere annoverata tra quella non edificabile. Confermano questo incontrovertibile assunto non solo la circostanza che l'area di parcheggio in discussione servirà nel contempo ai bisogni del centro sportivo comunale bensì il fatto che l'art. 55 cpv. 2 NAPR, regolamentante la zona speciale __________ in sintonia con quella convenzione, dichiara espressamente inedificabile quella superficie. Non può quindi essere condivisa l'affermazione dell'insorgente, confortata invero dall'erronea motivazione del giudizio impugnato, secondo cui attraverso la menzionata convenzione venne perfezionato un trasferimento di indici edificatori dall'area riservata a parcheggio al dirimpettaio mapp. __________ ai fini dell'ampliamento del centro televisivo. Dagli atti appena menzionati si può inoltre dedurre con certezza che, contrariamente alla tesi sostenuta con vigore dal ricorrente, alla data determinante (così come del resto al presente) era esclusa per la __________ ogni e qualsiasi possibilità di espandere le strutture televisive al di là (ovvero sul lato a valle) della cantonale __________: i chiari obiettivi pianificatori perseguiti dal comune, accettati dall'ente radiotelevisivo medesimo, consistevano infatti nella concentrazione dell'edificazione attorno agli stabili preesistenti al mapp. __________.\n3.5. Da ultimo non sussiste alcun motivo od anche solo indizio per ritenere che il principio della buona fede imponesse l'assegnazione dei fondi in discussione alla zona fabbricabile a fini privati. Se ne deve dedurre, insieme al Tribunale di prima istanza, che l'inclusione dei fondi espropriandi nella zona EAP non ha soppresso alla data determinante 6 agosto 1986 una possibilità effettiva di edificarli in un prossimo futuro: detta inclusione non ha pertanto generato un'espropriazione materiale a pregiudizio degli stessi. Questi ultimi possono di conseguenza essere esclusivo oggetto di espropriazione formale e devono essere valutati, in questa procedura, alla stregua di terreni non edificabili e più precisamente come gli adiacenti terreni agricoli.\n4. 4.1. Giusta l'art. 9 Lespr l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone - segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale (art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr). Ai fini della valutazione dell'indennità di espropriazione é determinante il momento dell'anticipata immissione in possesso: se non vi é presa di possesso anticipata, é determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale d'espropriazione (art. 19 Lespr). Nella fattispecie, non essendovi stata immissione in possesso, dies aestimandi é il 15 aprile 1996, data di emanazione del giudizio del Tribunale di prima istanza."}