{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-14_1997-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17058&nX40_KEY=4933386&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "36bf19423a8d7b5551f5c6acee4ffd50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:46:03", "Checksum": "c8005bc7b4ea77895e48e933fd1d3662", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.3. In primo luogo le proprietà in discussione non erano comprese, alla data determinante 8 agosto 1986, in un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque. A questo riguardo é necessario premettere che simile verifica deve essere effettuata alla luce dell'ordinamento istituito attraverso la legge federale sull'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, in vigore dal 1 luglio 1972 (ed attualmente sostituita dalla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991, in vigore dal 1 novembre 1992), la quale aveva in sostanza anticipato la suddivisione del territorio in edificabile e non edificabile operata dalla LPT (DTF 122 II 329 consid. 4a con rinvio). Già per questo motivo non può essere conferita alcuna rilevanza al PGC agli atti, approvato dal dipartimento delle opere sociali il 2 febbraio 1971, poiché allestito secondo la previgente legislazione. Strumento che, in quanto ricalcante la situazione pianificatoria istituita attraverso il regolamento edilizio allora vigente, ricomprendeva nel suo perimetro tutto il territorio comunale che non fosse boschivo e che pertanto non può essere considerato conforme alla legislazione sulla protezione delle acque in vigore dal 1 luglio 1972. Dall'incarto, ma in particolare dall'esame della risoluzione 29 ottobre 1974 con cui il Consiglio di Stato aveva evaso i ricorsi presentati contro i piani dei territori protetti a titolo provvisorio in applicazione del decreto federale 17 marzo 1972 su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio risulta invece che in data 6 dicembre 1972 il municipio di __________ aveva invece approvato il perimetro provvisorio delle canalizzazioni in applicazione dell'art. 15 dell'ordinanza generale sulla protezione delle acque del 19 giugno 1972 (OPA). I fondi ubicati in località __________ al di sotto della cantonale __________ -__________ erano esclusi dal perimetro di detto PGC, riprodotto nei piani pubblicati in quella sede. Una volta entrata in vigore la LPT essi sono stati parimenti esclusi dal perimetro della zona edificabile provvisoria disposta il 24 settembre 1980 dal dipartimento dell'ambiente, che aveva rilevato la funzione pianificatoria del PGC provvisorio (art. 8 DEPT) e che é stata abrogata nel dispositivo n. 7 della risoluzione di approvazione del PR 6 agosto 1986. Ferme queste premesse si deve dunque concludere che a __________ nemmeno sussisteva alla data determinante 8 agosto 1986 un vero e proprio PGC. Nella misura in cui ci si volesse comunque riferire (contrariamente alla regola: DTF 117 Ib 6 consid. 2b con rinvii; RDAT 1985 N. 96 consid. 3b), all'assetto pianificatorio provvisionale istituito attraverso il PGC provvisorio e, successivamente, alla zona edificabile provvisoria, allora bisogna concludere che i fondi espropriandi non sono mai stati considerati come edificati rispettivamente destinati all'urbanizzazione entro 15 anni (art. 15 OPA, 15 e 36 cpv. 3 LPT in relazione con l'art. 8 DEPT). Né, ad ogni buon conto, il ricorrente ha dimostrato - ma nemmeno affermato - di aver sopportato rilevanti spese per la loro urbanizzazione ed edificazione."}