{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-14_1997-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17058&nX40_KEY=4933386&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "36bf19423a8d7b5551f5c6acee4ffd50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:46:03", "Checksum": "c8005bc7b4ea77895e48e933fd1d3662", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.1997 50.1996.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 22 maggio 1996 di\n|\n|\n__________, patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza 15 aprile 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina relativa all'espropriazione dei mapp. __________ e __________ di __________ da parte del comune di __________; |\nviste le risposte:\n- 18 giugno 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 9 luglio 1996 del comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ é proprietario dei mapp. __________ e __________ di __________. Detti fondi, censiti rispettivamente come prato di mq 999 e prato e campo di mq 2'016, sono ubicati in località __________, a valle della strada cantonale che collega __________ a __________, di fronte al centro __________. Il PR approvato dal Consiglio di Stato in data 6 agosto 1986 ha vincolato quelle particelle, insieme ad altre, per la realizzazione di edifici e attrezzature pubbliche (EAP) e più precisamente per la costruzione di un centro sportivo.\nB. a) Dopo essersi procurato i necessari crediti dal consiglio comunale il municipio di __________ ha promosso nei confronti di __________ una procedura di espropriazione dei mapp. __________ e __________, offrendo per entrambi i fondi fr. 50.--/mq. Gli atti d'esproprio sono stati pubblicati giusta gli art. 20 segg. Lespr nel periodo 3 settembre/2 ottobre 1991.\nb) Con memoria 1 ottobre 1991, confermata in sede di conclusioni, __________ ha dichiarato di non opporsi all'espropriazione. Ha tuttavia sollecitato una modifica dei piani, un aumento dell'indennità a fr. 350.--/mq ed inoltre la concessione di un diritto di passo per accedere ai mapp. __________ e __________, parimenti di sua proprietà.\nc) Con giudizio 4 ottobre 1995 il Tribunale d'espropriazione\ndella giurisdizione sottocenerina ha respinto la domanda di modifica dei piani.\nCon sentenza 15 aprile 1996 il Tribunale di prima istanza si é invece\npronunciato sulle indennità. Esso ha in primo luogo negato che l'inclusione dei\nmapp. __________ e __________ nella zona EAP fosse costitutiva di\nun'espropriazione materiale. I fondi dovevano pertanto essere stimati come terreni\nagricoli. Tenuto conto delle rispettive caratteristiche, il Giudice di prime\ncure ha attributo un valore venale di fr. 30.--/mq al mapp. __________ e di\nfr. 40.--/mq al mapp. __________. Esso ha invece rifiutato di conferire una\nrilevanza ai prezzi nettamente superiori pagati da __________ per l'acquisto\ndell'adiacente e pure espropriato mapp. __________ (fr. 100.--/mq nel 1987) e\ndalla __________ per l'acquisto dei terreni necessari all'ampliamento del\nposteggio annesso agli __________ di __________, parimenti ubicato sul fronte a\nvalle della strada cantonale __________, immediatamente a ridosso del realizzando\ncentro sportivo (fr. 180.--/mq e fr. 286.--/mq nel 1989). Del pari il Tribunale\nd'espropriazione ha negato una qualche rilevanza ad una convenzione conchiusa\nalle date 14/19 dicembre 1984 tra il comune di __________ e la __________ a\ntenore della quale quest'ultima si impegnava a pagare un indennizzo di fr.\n125.--/mq per ogni mc edificato al mapp. __________, ove sorge il centro\ntelevisivo, qualora non fosse stata in grado di mettere a disposizione del\ncomune una corrispondente area di svago e di ricreazione. Il Tribunale\nd'espropriazione ha da ultimo negato la sua competenza a decidere sulla domanda\ndi concessione di un diritto di passo per garantire l'accesso ai mapp.\n__________ e __________.\nC. Con gravame 22 maggio 1996 __________ é insorto davanti a questo Tribunale contro la sentenza 15 aprile 1996 del Tribunale d'espropriazione. L'insorgente sostiene che i vincoli sanciti a carico delle sue proprietà siano costitutivi di un'espropriazione materiale. Questa circostanza é dimostrata - in particolare - dalla presenza del posteggio __________, dai prezzi pagati dalla __________ per procurarsi i terreni necessari alla realizzazione e dall'ampliamento dello stesso oltre che dalla convenzione conclusa dal municipio con detto ente nel 1984. I fondi espropriandi devono di conseguenza essere stimati come edilizi. L'insorgente chiede pertanto un indennizzo di fr. 250.--/mq oltre interessi dalla data della notifica delle pretese. Chiede anche l'audizione di quegli impiegati della __________ che, per eseguire la convenzione appena menzionata, avevano offerto ai proprietari dei terreni circostanti al posteggio __________, attualmente espropriati, l'importo di fr. 120.--/mq.\nIl comune di __________ ha postulato la reiezione dell'impugnativa.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale é data, il ricorso é tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'audizione dei testi sollecitata dal ricorrente non appare necessaria ai fini del giudizio. In effetti, come verrà spiegato in seguito, i fatti che questi dovrebbero provare (offerta di fr. 120.--/mq per l'acquisto di terreni attigui al posteggio __________), oltre a non essere contestati dal comune (cfr. risposta, cifra 3.3.), non hanno una qualche rilevanza ai fini del giudizio."}