sulla base dei considerandi che precedono; che date le circostanze questo Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia ed all'assegnazione di ripetibili; visti gli art. 5 LPT; 1, 9 LCCom; 33 LALPT; 2, 39, 50 Lespr; 18, 28, 31 e 65 PAmm dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono accolti. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 4 aprile 1996 (no. 246/78) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina per nuovo giudizio. 2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili. | 3. Intimazione a: