parimenti, le ripetibili allocate all'espropriata avrebbero dovuto essere commisurate in funzione della sua parziale soccombenza, resa ancor più evidente dalle rivendicazioni conclusive esplicitamente formulate nei confronti di tutti e tre gli enti convenuti (cfr. lettera 4 marzo 1996 E./TE); che stante quanto precede i ricorsi vanno accolti, con il conseguente annullamento del giudizio impugnato ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché emani un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm) sulla base dei considerandi che precedono; che date le circostanze questo Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia ed all'assegnazione di ripetibili; visti gli art. 5 LPT;