in effetti, se non fosse diventata priva d'oggetto, l'istanza che l'espropriata ha inoltrato nei confronti del Cantone e del Consorzio avrebbe dovuto essere respinta in ordine per carenza di legittimazione passiva di questi due convenuti; che a fronte di tale verosimile esito del procedimento, il primo giudice non poteva esimersi dal condannare l'istante al pagamento di una parte della tassa di giustizia e delle spese; parimenti, le ripetibili allocate all'espropriata avrebbero dovuto essere commisurate in funzione della sua parziale soccombenza, resa ancor più evidente dalle rivendicazioni conclusive esplicitamente formulate nei confronti di tutti e tre gli enti convenuti (cfr.