{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-12_1996-10-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17057&nX40_KEY=4933401&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ce77e1b36f05b51a19b2f503c3b65ab7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.10.1996 50.1996.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.10.1996 50.1996.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.10.1996 50.1996.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:22:07", "Checksum": "6c80768a14e780153e91674fead6e875", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.10.1996 50.1996.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi\n|\na) b) |\n6 maggio 1996 del __________ 14 maggio 1996 del __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 4 aprile 1996 (no. 246/78) con la quale il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, constatato come la procedura di espropriazione materiale promossa il 25 novembre 1985 da __________ fosse diventata priva d'oggetto, ha stralciato la causa dai ruoli ponendo a carico degli insorgenti in solido la tassa di giudizio, le spese e le ripetibili; |\nviste le risposte:\n- 22 maggio 1996 del Comune di __________\n- 28 maggio 1996 del Dipartimento del territorio, Servizi generali\n- 28 maggio 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina\n- 31 maggio 1996 di __________\nal ricorso del Consorzio per il piano regolatore dei Comuni del __________;\n- 28 maggio 1996 del Dipartimento del territorio, Servizi generali\n- 28 maggio 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina\n- 31 maggio 1996 di __________\n- 12 giugno 1996 del Consorzio per il piano regolatore dei Comuni del __________\nal ricorso del Comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nche __________ è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo di 3299 mq parzialmente edificato sito a ridosso della __________;\nche il primo PR dei Comuni del __________, allestito su scala regionale tramite un consorzio, è stato approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 1985; a dispetto delle contestazioni sollevate dalla proprietaria, la part. __________ è stata inclusa in zona non edificabile al fine di salvaguardare il paesaggio circostante la Chiesa parrocchiale;\nche mediante ricorso 16 agosto 1985 __________ ha impugnato la misura pianificatoria innanzi al Gran Consiglio; il 25 novembre successivo ha inoltre convenuto in giudizio il Consorzio per il piano regolatore dei Comuni del __________ (in seguito: Consorzio), il Comune di __________ e lo Stato del Canton Ticino, chiedendo al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina il riconoscimento di un indennizzo di fr. 460'000.- per titolo di espropriazione materiale;\nche in accoglimento del gravame inoltratogli dalla proprietaria, il Gran Consiglio ha ordinato al Consorzio di elaborare e pubblicare una variante che regolasse in maniera unitaria le possibilità edificatorie dell'intero comprensorio sito fra la Chiesa ed il limite della zona R2 (deliberazione 12 dicembre 1989);\nche il successivo iter di modificazione del PR ha portato all'inserimento della part. __________ in una \"zona (edificabile) di piano di quartiere\"; questo assetto, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 12 aprile 1994, ha reso priva di oggetto la causa di espropriazione materiale pendente davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;\nche a richiesta di __________, con sentenza 4 aprile 1996 il giudice delle espropriazioni si è quindi pronunciato sulla ripartizione di tasse, spese di giustizia e ripetibili; accertato il buon fondamento dell'azione promossa a suo tempo dall'espropriata, la prima istanza ha condannato il Consorzio e il Comune di __________ in solido al pagamento di tutti gli oneri indotti dalla procedura (in totale fr. 9'436.20, di cui fr. 8'500.- per ripetibili);\nche avverso il predetto giudizio il Consorzio ed il Comune insorgono innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che spese e ripetibili vengano poste integralmente a carico dello Stato del Canton Ticino; a mente di entrambi i ricorrenti, l'esclusione del mapp. __________ dalla zona edificabile sarebbe stata decisa dal Dipartimento dell'ambiente in sede di esame preliminare del progetto di PR, per cui toccherebbe al Cantone assumersi le conseguenze delle scelte pianificatorie imposte agli enti locali;\nche lo Stato propone la reiezione delle impugnative, annotando di non aver imposto il controverso provvedimento pianificatorio e di essersi sempre dichiarato estraneo alla vertenza per carenza di legittimazione passiva; il Tribunale di espropriazione sollecita in sostanza la conferma della propria decisione, mentre __________ si rimette al prudente giudizio di questo Tribunale;\nconsiderato, in diritto\nche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;\nche i gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulati, sono pertanto ricevibile in ordine e possono essere decisi in base agli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio dallo scrivente Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm);\nche se la legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei confronti dell'ente autore della misura pianificatoria ritenuta generatrice di espropriazione materiale; di regola, debitrice di un'indennità per titolo di espropriazione materiale è infatti la collettività che ha deciso la restrizione equivalente ad esproprio (STF 19.3.1990 in re Eredi L. = RDAT 1990 N. 57);"}