9 in fine del giudizio impugnato). Dal momento che in entrambe le ipotesi a partire dal 1 ottobre 1993 il saggio é del 5%, l'interesse riconosciuto a questo riguardo può dunque essere confermato in questa sede senza dovere chiarire il quesito sollevato dal Giudice di prima istanza. 7. In considerazione di quanto precede il ricorso deve essere accolto: parzialmente, dal profilo tecnico, visto che lo Stato non riesce ad ottenere soddisfazione integrale delle sue domande. La tassa di giudizio deve essere messa a carico del resistente, soccombente (art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a rifondere al ricorrente adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).