6.3. Per quanto concerne l'indennizzo riconosciuto per il titolo di occupazione temporanea il Tribunale d'espropriazione ha assegnato un interesse del 5% a partire dal 31 dicembre 1993, giorno della restituzione del fondo, con la precisazione perĂ², formulata in sede di risposta al ricorso inoltrato dallo Stato, che trattasi di semplice interesse di mora (affermazione apparentemente contraddetta dalle considerazioni svolte al consid. 9 in fine del giudizio impugnato).