Non appare pertanto più nemmeno necessario, a questo punto, di verificare la fondatezza delle ragioni avanzate a questo scopo dallo Stato, il quale ha invero proposto un calcolo a ritroso che, come rettamente obietta il Tribunale di prime cure nelle osservazioni, adotta un tasso di capitalizzazione insufficiente, del 5%. Applicando ai calcoli forniti dallo Stato un tasso anche solo del 5,5%, questo si vedrebbe addirittura aumentare anziché diminuire l'indennizzo da versare all'espropriato. 5. Lo Stato contesta in seguito l'indennizzo stabilito dal Tribunale d'espropriazione per l'occupazione temporanea di mq 283 del fondo in esame durante 33 mesi, di fr. 2.--/mq/mese pari a fr. 18'678.--.