L'indennità assegnata corrisponde oltretutto con quanto inizialmente rivendicato dall'espropriato in sede di notifica delle pretese, del 25 marzo 1990. Essa coincide inoltre in pratica, nel risultato, con le domande ricorsuali (riduzione dell'indennizzo a fr. 74'000.--). Non appare pertanto più nemmeno necessario, a questo punto, di verificare la fondatezza delle ragioni avanzate a questo scopo dallo Stato, il quale ha invero proposto un calcolo a ritroso che, come rettamente obietta il Tribunale di prime cure nelle osservazioni, adotta un tasso di capitalizzazione insufficiente, del 5%.