L'aggravio delle servitù in rassegna non arreca infine ulteriori menomazioni di valore al fondo: semmai la riduzione dell'edificabilità del suo lato più lungo contribuisce a rendere più razionale l'edificazione sullo stesso. Per questo motivo, a dispetto della importante riduzione dell'indennizzo operata da parte di questo Tribunale rispetto a quanto riconosciuto dalla prima istanza, il risarcimento di fr. 75'000.-- appare finalmente adeguato e non disattende in alcun modo il principio della piena indennità sancito all'art. 9 Lespr. L'indennità assegnata corrisponde oltretutto con quanto inizialmente rivendicato dall'espropriato in sede di notifica delle pretese, del 25 marzo 1990.