Le servitù non costituiscono dei beni in commercio e non posseggono di conseguenza un valore venale ai sensi dell'art. 11 lett. a Lespr. Nel caso dell'imposizione in via espropriativa di una servitù a carico di un fondo, che - dal profilo giuridico - costituisce un caso di espropriazione parziale, per la determinazione dell'indennità spettante al proprietario colpito ritornano applicabili i soli criteri fissati alle lett. b e c della detta disposizione. In applicazione del cosiddetto metodo della differenza, occorre pertanto porre a confronto il valore venale del fondo libero dall'onere con quello risultante dopo l'imposizione dello stesso.