Nelle tabelle d'espropriazione lo Stato ha sollecitato l'espropriazione delle seguenti due servitù: a) diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale; b) limitazione di costruzione e più precisamente divieto di edificare costruzioni principali (ammessa invece l'edificazione di costruzioni accessorie dell'altezza massima di m 3,00), con la precisazione che il sedime gravato poteva essere conteggiato ai fini del calcolo degli indici di sfruttamento e di occupazione.