{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-01-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-11_1997-01-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17056&nX40_KEY=4711535&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e1e51439ec4582b9295cf5c319330c34"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["50.1996.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.01.1997 50.1996.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.01.1997 50.1996.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.01.1997 50.1996.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:20:26", "Checksum": "a127e30977d53d067171a91d40f37198", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.01.1997 50.1996.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ndomanda di costruzione ossequiosa del PR solo il 5 febbraio 1994 ed ha in\nsecondo luogo iniziato i lavori non prima del mese di giugno 1994 pur essendo\nin possesso della licenza edilizia (rilasciata seguendo la procedura di\nnotifica) dal 18 marzo precedente.\n6. 6.1. Lo Stato chiede infine l'adattamento degli interessi riconosciuti conformemente alle circolari del giudice delegato per le cause d'espropriazione del Tribunale federale.\n6.2. In applicazione dell'art. 52 cpv. 3 Lespr il Giudice di prima istanza ha fatto decorrere sul risarcimento riconosciuto a favore del resistente per l'espropriazione delle servitù in rassegna l'interesse al saggio usuale del 6,5% a partire dal 1 aprile 1992, data dell'immissione in possesso. Dal momento che, per prassi costante delle autorità amministrative e giudiziarie cantonali, questo saggio viene fatto corrispondere all'omonimo saggio previsto dagli art. 19bis cpv. 4 e 76 cpv. 5 LFespr, esso deve essere ritoccato due volte verso il basso, in ossequio alle circolari emesse dal giudice delegato per le cause d'espropriazione del Tribunale federale: al 5,5% a partire dal 1 aprile 1993 ed al 5% a partire dal 1 ottobre 1993.\n6.3. Per quanto concerne l'indennizzo riconosciuto per il titolo di occupazione temporanea il Tribunale d'espropriazione ha assegnato un interesse del 5% a partire dal 31 dicembre 1993, giorno della restituzione del fondo, con la precisazione però, formulata in sede di risposta al ricorso inoltrato dallo Stato, che trattasi di semplice interesse di mora (affermazione apparentemente contraddetta dalle considerazioni svolte al consid. 9 in fine del giudizio impugnato). Dal momento che in entrambe le ipotesi a partire dal 1 ottobre 1993 il saggio é del 5%, l'interesse riconosciuto a questo riguardo può dunque essere confermato in questa sede senza dovere chiarire il quesito sollevato dal Giudice di prima istanza.\n7. In considerazione di quanto precede il ricorso deve essere accolto: parzialmente, dal profilo tecnico, visto che lo Stato non riesce ad ottenere soddisfazione integrale delle sue domande. La tassa di giudizio deve essere messa a carico del resistente, soccombente (art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a rifondere al ricorrente adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 9, 11, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso é parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2, 3 della sentenza 8 gennaio 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina sono annullati e riformati come segue:\n\"1. Per l'espropriazione delle seguenti servitù a carico del mapp. __________ di __________, di proprietà di __________:\na) diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria;\nb) limitazione di costruzione\ne meglio come al piano d'espropriazione, alla tabella d'espropriazione ed alle offerte di indennità, lo Stato del Cantone Ticino é condannato a versare al predetto __________ un indennizzo di fr. 75'000.-- per il titolo di minor valore della frazione residua oltre interessi ai seguenti saggi annui:\n- del 6,5% dal 1 aprile 1992 a 31 marzo 1993;\n- del 5,5,% dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993;\n- del 5% dal 1 ottobre 1993.\n2. Per l'occupazione temporanea del predetto fondo lo Stato é inoltre condannato a versare a __________ un importo di fr. 9'339.-- oltre interessi al saggio annuo del 5% a partire dal 31 dicembre 1993.\n3. (dispositivo non utilizzato)\".\n2. La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico di __________, il quale é inoltre condannato a versare allo Stato identico importo per ripetibili.\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}