{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-01-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-11_1997-01-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17056&nX40_KEY=4933397&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e1e51439ec4582b9295cf5c319330c34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.01.1997 50.1996.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.01.1997 50.1996.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.01.1997 50.1996.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:01:29", "Checksum": "12209b813a532c133d059d763feb28fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.01.1997 50.1996.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.2. Il Tribunale ritiene di poter condividere, in linea di principio, il metodo utilizzato dall'istanza inferiore per determinare il minor valore della particella in rassegna. Constata tuttavia che, una volta imposte le servitù, il mapp. __________ potrebbe ancora accogliere un edificio di lunghezza variante tra gli 11,5 ed i 12 m: non di soli 10,5 m come calcolato dall'autorità inferiore. La profondità del divieto di costruire si situa infatti a m 9,5 (confine con il mapp. __________) rispettivamente 9 (confine con il mapp. __________) rispetto a via __________. Ne discende una residua lunghezza del fondo variante tra 15,5 e 16 m, dal quale deve essere dedotta la distanza di 4 m, che un edificio a due piani dovrebbe rispettare dal mapp. __________. Conteggiando una lunghezza dell'edificio di m 11,5, la superficie massima dello stabile aumenta a mq 80,5 (= m 11,50 x 7) e la SUL a mq 161 (= m 80,5 x 2), pari al 70% di quella precedente conseguibile. Il valore del terreno lievita a fr. 630.--/mq (= fr. 900.-- x 70%) e la differenza di valore del terreno risultante é dunque pari a soli fr. 270.--/mq, per complessivi fr. 102'600.--, arrotondati a fr. 100'000.--, di cui i 3/4 ammontano a fr. 75'000.--.\n4.3. Ferme queste premesse il Tribunale fissa il risarcimento spettante al proprietario espropriato nell'anzidetto importo di fr. 75'000.--. L'assegnazione di questo indennizzo appare giustificata anche ad un apprezzamento globale della fattispecie. In effetti l'imposizione delle servitù di passaggio della galleria e di limitazione di costruzione obbliga il proprietario ad arretrare le costruzioni rispetto a via __________ a m 9/9,5, anziché a m 4, come previsto dal PR. Essa ha come effetto di creare una (ulteriore) striscia di terreno inedificabile di circa mq 80 (= 15 m, pari alla larghezza del fondo, x 5/5,5 m, pari alla differenza tra l'arretramento discendente dal PR e quello risultante dopo l'imposizione delle servitù). Dividendo l'indennizzo di fr. 75'000.-- per quella superficie si ottiene fr. 937,50/mq: importo che corrisponde e che anzi supera leggermente il valore venale unitario del fondo prima dell'imposizione delle servitù. Si tenga poi presente che le servitù in esame non pregiudicano l'utilizzazione degli indici delle superfici gravate. Le quantità edificatorie offerte dalla particella rimangono dunque intatte e, se non possono essere sfruttate appieno a favore del fondo medesimo, possono essere cedute a favore delle proprietà vicine (cfr. art. 38a LE): esse presentano quindi un valore economico di cui il proprietario non viene privato dall'evento espropriativo. L'aggravio delle servitù in rassegna non arreca infine ulteriori menomazioni di valore al fondo: semmai la riduzione dell'edificabilità del suo lato più lungo contribuisce a rendere più razionale l'edificazione sullo stesso. Per questo motivo, a dispetto della importante riduzione dell'indennizzo operata da parte di questo Tribunale rispetto a quanto riconosciuto dalla prima istanza, il risarcimento di fr. 75'000.-- appare finalmente adeguato e non disattende in alcun modo il principio della piena indennità sancito all'art. 9 Lespr. L'indennità assegnata corrisponde oltretutto con quanto inizialmente rivendicato dall'espropriato in sede di notifica delle pretese, del 25 marzo 1990. Essa coincide inoltre in pratica, nel risultato, con le domande ricorsuali (riduzione dell'indennizzo a fr. 74'000.--). Non appare pertanto più nemmeno necessario, a questo punto, di verificare la fondatezza delle ragioni avanzate a questo scopo dallo Stato, il quale ha invero proposto un calcolo a ritroso che, come rettamente obietta il Tribunale di prime cure nelle osservazioni, adotta un tasso di capitalizzazione insufficiente, del 5%. Applicando ai calcoli forniti dallo Stato un tasso anche solo del 5,5%, questo si vedrebbe addirittura aumentare anziché diminuire l'indennizzo da versare all'espropriato.\n5. Lo Stato contesta in\nseguito l'indennizzo stabilito dal Tribunale d'espropriazione per l'occupazione\ntemporanea di mq 283 del fondo in esame durante 33 mesi, di fr. 2.--/mq/mese\npari a\nfr. 18'678.--. A ragione. Il Tribunale non intravvede infatti un qualche motivo\npertinente che permettesse al giudice di prima istanza di raddoppiare la già\ngenerosa offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr. 1.--/mq/mese,\novvero di fr. 12.--/mq /anno, per un terreno fino a quel momento\nprevalentemente utilizzato quale orto. Invano il resistente adduce anche in\nquesta sede la possibilità di meglio sfruttare quella superficie quale posteggio\nscoperto: possibilità che esso ha infine potuto concretizzare successivamente\nalla restituzione del terreno tramite la realizzazione di 8 posteggi. In\neffetti, dalla documentazione dallo stesso prodotta (cfr. in particolare la sua\nlettera 29 settembre 1994 al dir. __________ dell'Albergo __________, annessa alla\nduplica 30 settembre 1994), risulta che le offerte di locazione in suo possesso\na quel momento per i detti posteggi, la cui esecuzione avrà pur implicato dei\ncosti per l'espropriato, permettevano a malapena di spuntare un importo di poco\nsuperiore all'indennizzo offerto dallo Stato per l'occupazione in discussione.\nMa ancora più a torto il resistente si ritiene pregiudicato rispetto ad altri\nproprietari dall'atteggiamento assunto dall'autorità nei suoi confronti per la\ntrattazione della sua domanda di costruzione concernente la costruzione di\ndetti posteggi. In effetti, a prescindere dal fatto che la realizzazione di\nquei manufatti concerne un periodo posteriore alla riconsegna del terreno e non\nha dunque nulla a che vedere con l'occupazione temporanea, dall'esame degli\natti prodotti dall'espropriato risulta semmai che quel ritardo é unicamente da\naddebitare all'espropriato stesso, il quale ha in primo luogo presentato una"}