{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-01-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-11_1997-01-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17056&nX40_KEY=4933397&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e1e51439ec4582b9295cf5c319330c34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.01.1997 50.1996.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.01.1997 50.1996.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.01.1997 50.1996.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:01:29", "Checksum": "12209b813a532c133d059d763feb28fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.01.1997 50.1996.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 22 febbraio 1996 dello\n|\n|\n__________ patr. da: St. legale __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza 8 gennaio 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________; |\nviste le risposte:\n- 22 marzo 1996 di __________\n- 22 marzo 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, Bellinzona;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. a) __________ é proprietario del mapp. __________ di __________, così descritto a registro fondiario:\nA) autorimessa mq 97\nb) campo mq 283\nmq 380\nIl fondo si affaccia su via __________ ed ha forma regolare, di m 25 x 15,5 circa: quest'ultima misura corrisponde anche al fronte su via __________. La particella é assegnata dal PR alla zona Quartiere __________ (indice di sfruttamento 1, indice di occupazione 30%, numero dei piani massimo 5, altezza massima degli edifici m 16,5).\nb) Ai fini della costruzione della galleria __________ lo Stato ha promosso innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina una procedura di espropriazione concernente il fondo appena menzionato.\nNelle tabelle d'espropriazione lo Stato ha sollecitato l'espropriazione delle seguenti due servitù:\na) diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale;\nb) limitazione di costruzione e più precisamente divieto di edificare costruzioni principali (ammessa invece l'edificazione di costruzioni accessorie dell'altezza massima di m 3,00), con la precisazione che il sedime gravato poteva essere conteggiato ai fini del calcolo degli indici di sfruttamento e di occupazione.\nDal piano di espropriazione si deduce che la superficie colpita dal diritto di superficie e dalla limitazione di edificare ha forma rettangolare si spinge all'interno della particella a partire da via __________ per una profondità variante tra m 10 (al confine con il mapp. __________, proprietà __________) e 9,50 (al confine con il mapp. __________, comproprietà __________), occupando dunque un'area di circa mq 150. Dall'accertamento eseguito successivamente, in data 23 dicembre 1993, dallo studio ingg. __________ e trasmesso al Tribunale d'espropriazione, quell'area scende a mq 140 a seguito della diminuzione della profondità dell'onere a m 9,5 (confine con il mapp. __________) rispettivamente 9 (confine con il mapp. __________).\nPer l'espropriazione in esame lo Stato ha formulato un'offerta di indennità di fr. 250.--/mq, pari a fr. 37'500.-- (= fr. 250.--/mq x 150 mq).\nLo Stato ha inoltre chiesto l'occupazione temporanea di parte del fondo, proponendo un risarcimento di fr. 1.--/mq/mese, e offerto un indennizzo per soppressione di piante.\nc) Gli atti sono stati pubblicati nel periodo 26 febbraio-27 marzo 1990. All'udienza di conciliazione, che ha avuto luogo il 7 settembre 1990, le parti hanno concordato l'immissione in possesso al 1 aprile 1992 e l'occupazione temporanea a partire dal 1 aprile 1991. Con convenzione (non datata) lo Stato si é indi impegnato a versare all'espropriato un risarcimento di fr. 10'000.--, comprensivo dell'indennità per soppressione di piante già offerta, per il ripristino ad opera dell'espropriato delle bordure, dei muretti, delle rete metallica e del terreno. Lo Stato si é inoltre impegnato a ripristinare il rubinetto dell'acqua potabile ed a sistemare la siepe di lauro.\nB. Esperite tutte le necessarie formalità processuali, il Tribunale d'espropriazione ha emesso il suo giudizio sulle indennità residue l'8 gennaio 1996.\nIl Tribunale ha in primo luogo assegnato al proprietario un risarcimento di fr. 38'360.--, calcolato in applicazione analogica della formula usualmente adottata dallo stesso per indennizzare il deprezzamento di fondi causato dal passaggio di manufatti sotterranei, ma in particolare di canalizzazioni (detta formula __________), per l'espropriazione del diritto di superficie. Esso ha in seguito attribuito all'espropriato un ulteriore indennizzo di fr. 100'000.-- per il titolo di svalutazione della parte residua del fondo. Sulle predette indennità il Giudice di prima istanza ha riconosciuto l'interesse al saggio del 6,5% a partire dal 1 aprile 1992, giorno dell'immissione in possesso. Per l'occupazione temporanea il Tribunale di prime cure ha invece fissato un indennizzo di fr. 2.--/mq/mese, pari a fr. 18'678.--, oltre interessi al saggio del 5% a partire dal 31 dicembre 1993, data di restituzione del fondo.\nC. Lo Stato ha impugnato il menzionato giudicato con ricorso 22 febbraio 1996 davanti a questo Tribunale. Il ricorrente contesta l'assegnazione di una duplice indennità al proprietario per l'espropriazione delle servitù a suo favore. Chiede quindi che il risarcimento venga limitato alla sola svalutazione della parte residua, che esso postula venga ridotto a fr. 74'000.--. Il ricorrente domanda inoltre la conferma dell'indennizzo per occupazione temporanea che aveva offerto, di fr. 1.--/mq/mese, e pertanto che l'indennizzo assegnato dal Tribunale d'espropriazione per tale titolo venga dimezzato. Quanto agli interessi riconosciuti, lo Stato chiede il loro adattamento conformemente alle circolari del giudice delegato per le cause d'espropriazione del Tribunale federale.\nTanto il Tribunale d'espropriazione quanto __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.\nDelle rispettive ragioni dirà più in dettaglio, per quanto necessario, nel seguito.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale é data, il ricorso é tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine."}